
La nuova classificazione richiede l’uso dei nuovi codici già nelle dichiarazioni 2025 riferite al 2024
L’aggiornamento del codice Ateco e del relativo indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) non comporta la cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb), a condizione che l’attività effettivamente svolta rimanga la stessa rispetto al periodo d’imposta precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre scorso, in cui precisa che il solo passaggio a un nuovo codice Ateco introdotto con la classificazione 2025 – e al diverso Isa collegato – non integra una modifica sostanziale dell’attività e, quindi, non fa decadere dal concordato. In particolare, nel caso in esame, una Srl che opera come intermediaria nel noleggio di autoveicoli, finora inquadrata con il codice 45.11.02 (Isa CM09U), dovrà adottare il nuovo 77.51.00 (Isa EG61U), creato per descrivere con maggiore precisione i servizi di intermediazione per il noleggio. Le Entrate sottolineano che, pur trattandosi di un codice diverso, l’attività prevalente è rimasta invariata; quindi, il concordato preventivo biennale non viene meno. Infine, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, ricordando che i contribuenti sono tenuti a utilizzare i nuovi codici Ateco già dalle dichiarazioni fiscali 2025 riferite al 2024, da presentare dopo il 1° aprile 2025. Non è quindi ammessa la prosecuzione con i vecchi codici per il 2024.
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