
Nella risoluzione n. 50 l'Agenzia torna a far luce su alcuni aspetti applicativi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/72
Nessuna restituzione dell’Iva versata se a seguito di un accertamento del fisco il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato per invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscano le prestazioni. È il caso di un contratto d’appalto di servizi riqualificato in un contratto di somministrazione di lavoro. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 50 dello scorso 3 ottobre con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito all’articolo 30-ter del Decreto Iva (D.P.R. n. 633/72) e, in particolare, sulla restituzione dell’Iva applicata a cessioni di beni o a prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta non era dovuta e ciò è stato accertato in via definitiva dalle Entrate. L’Agenzia ricorda che l’articolo citato (commi 1 e 2) definisce il sistema di recupero dell’Iva indebitamente versata; come chiarito in più occasioni dalla prassi, la disciplina del rimborso dell’imposta “garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario”. Possibilità, precisano le Entrate, subordinata “all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo”.
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