
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 2971 del 8 ottobre 2025, pubblica le indicazioni sull’accordo bilaterale tra Italia e Moldova in materia di sicurezza sociale. I cittadini dei due Paesi possono ora richiedere pensioni in regime di convenzione, con nuove modalità di presentazione delle domande e criteri di totalizzazione dei contributi. Le domande si presentano per via telematica in Italia o tramite la CNAS in Moldova. Le prime pensioni decorrenti sono riconosciute dal 1° settembre 2025.
Gestione contributiva agricola. Emissione Avvisi Bonari
Con il Messaggio n. 2955 del 6 ottobre 2025, l’INPS ha comunicato l’emissione e la disponibilità degli Avvisi Bonari relativi alla gestione contributiva agricola, con riferimento ai datori di lavoro agricoloche impiegano manodopera e ai lavoratori autonomi agricoli. L’intervento dell’Istituto rientra nell’ambito delle attività di recupero crediti e ha lo scopo di favorire una regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie, consentendo ai contribuenti di intervenire prima dell’emissione dell’avviso di addebito con valore esecutivo.
L’INPS, con il messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, ha integrato il messaggio n. 2449/2025, relativo alla possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 1, comma 186, L. n. 207/2024.
L’INPS precisa che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.
Viene infine specificato che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Anomalie su dichiarazioni IVA 2023: modalità di comunicazione dalle Entrate
Con il provvedimento del 9 ottobre 2025 l’Agenzia dispone che comunicherà le eventuali anomalie relative alle dichiarazioni Iva presentate per il periodo d’imposta 2023 al domicilio digitale del contribuente e saranno inoltre rese disponibili nel cassetto fiscale all’interno dell’area riservata del sito istituzionale e nell’interfaccia Fatture e corrispettivi. Lo scopo è quello di fornire al contribuente un’informazione preventiva, che gli consenta cioè di verificare la correttezza dei dati e valutare se presentare all’Agenzia ulteriore documentazione esplicativa oppure regolarizzare eventuali errori o dimenticanze con sanzioni particolarmente ridotte, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Imposta sui servizi digitali: pronto il codice per l’acconto
Con la risoluzione n. 55/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo: il “2703”. Questo consentirà il versamento dell’acconto relativo alla digital services tax: il tributo che grava sui ricavi derivanti da alcuni servizi digitali realizzati da imprese con una significativa presenza economica in Italia. L’imposta sui servizi digitali è una misura fiscale che si pone l’obiettivo di tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali, come la pubblicità online o l’intermediazione su piattaforme digitali.
Bonus formazione giovani agricoltori: istituito il codice tributo
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 54 del 7 ottobre 2025, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
La norma prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 01/01/2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Soppressione del codice identificativo 60
Con la risoluzione n. 52/E del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha disposto la soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore”, da utilizzare nel modello F24. Questo codice era stato introdotto nel 2010 con la risoluzione n. 31/E per consentire l’individuazione del soggetto garante nei casi di rateizzazione dei debiti tributari assistiti da garanzia, in particolare nell’ambito dei controlli automatici previsti dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Nuovo codice per il versamento dell’IVA nel Reverse charge nella logistica
con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia istituisce il codice identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Ricordiamo che il regime consente al prestatore e al committente di scegliere una soluzione in base alla quale il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.
Questa possibilità può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Istituiti i codici tributo per recuperare il trattamento integrativo indebitamente compensato
Con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, ha istituito i nuovi codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di versare quanto dovuto come recupero del trattamento integrativo (l’ex Bonus Renzi) indebitamente utilizzato in compensazione.
Si tratta dei codici tributo 7909, o 700E per l'F24 enti pubblici, per la somma da restituire e i relativi interessi, e 7910, o 701E per l'F24 enti pubblici, per le sanzioni. Per tali ipotesi è direttamente l'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo sostanziale, ad emanare un atto ai sensi dell'art 38-bis del DPR n. 600/73.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
I rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva né costituiscono prestazioni di servizi.
La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata da un ente pubblico all’Inail non sconta l’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di una comunicazione di messa in servizio dell’apparecchio finalizzata alla conservazione di dati e non di una domanda relativa “alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” che invece integra il presupposto impositivo del Bollo.