
Introdotti i codici 7909 e 7910 per i versamenti tramite modello F24 a seguito di controllo sostanziale.
Istituiti i codici tributo n. “7909” e “7910” per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modelli F24, delle somme dovute a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 3/2020, indebitamente utilizzato in compensazione, a seguito di controllo sostanziale. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre scorso, nella quale precisa che: il codice “7909” è denominato “Art. 1, comma 4, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”; il codice “ 7910” è denominato “Art. 1, comma 4, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le seguenti modalità: nei campi “codice ufficio” e “codice atto” vanno riportate le informazioni contenute nel provvedimento notificato; nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, va indicato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione; il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non deve essere valorizzato. Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP, sono stati istituiti i codici “700E” e “701E” per le medesime finalità.
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