
Per le Entrate l’imposta non è dovuta sulle somme versate al datore di lavoro per le assenze dei dipendenti
Non sono soggetti a Iva i rimborsi versati da un Ente pubblico al datore di lavoro di un dipendente che fruisce di permessi retribuiti per rivestire cariche elettive o amministrative: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 261/2025, pubblicata il 9 ottobre scorso. Il chiarimento arriva in seguito alla richiesta di un Ente pubblico, interessato a conoscere la corretta applicazione delle norme inerenti l’Imposta sul valore aggiunto in seguito all’emanazione del D.L. n.131 del 2024 (art 16-ter), che ha abrogato l’esenzione Iva per prestiti e distacchi del personale, in seguito al pronunciamento della Corte di Giustizia Europea (causa c94/19 del 2000) che l’aveva considerata in contrasto con la direttiva 2006/112/CE. Nello specifico, l’interpellante chiedeva all’Agenzia di esplicitare se i permessi per lo svolgimento di cariche elettive fossero da equiparare ai prestiti e distacchi, prospettando una risposta negativa. Interpretazione confermata dall’Agenzia: “Le somme rimborsate dall'Ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro”. Per l'Agenzia, quindi, in assenza di un nesso di reciprocità o di una funzione sinallagmatica tra l'ente che rimborsa e il datore di lavoro, l'operazione non configura una prestazione di servizi a titolo oneroso e, pertanto, le somme rimborsate "non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA".
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