
Le Entrate chiariscono il corretto trattamento da applicare alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024
I contributi in conto impianti percepiti dai professionisti non costituiscono compensi, ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale in base al nuovo articolo 54 del Tuir. Con la risposta a interpello n. 277 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei contributi in conto impianti percepiti dai lavoratori autonomi per l’acquisto di beni strumentali. Il caso riguarda un professionista che, dopo aver acquistato nel 2022 attrezzature per la propria attività e avviato le relative quote di ammortamento, ha ricevuto nel 2025 un contributo regionale a fondo perduto classificabile come “in conto impianti”. L’istante chiedeva come tassare tale contributo alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che ha inserito nel TUIR il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo. L’Agenzia ha precisato che, in base al nuovo articolo 54 del TUIR, tutte le somme percepite dal professionista concorrono alla formazione del reddito secondo il principio di cassa; tuttavia, come detto, il contributo in conto impianti riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale. Pertanto, se il contributo è percepito nello stesso anno dell’acquisto, il costo del bene va assunto al netto del contributo ai fini dell’ammortamento; se invece, come nel caso in esame, il contributo è incassato in un periodo d’imposta successivo, “sarà necessario rilevare una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, si dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei contributi”. Dal periodo in cui il contributo è incassato – conclude l’Agenzia – le successive quote di ammortamento andranno calcolate sul valore ridotto del bene.
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