
Superata la precedente facoltà di scegliere tra pagamento diretto e anticipo aziendale
Dal 1° gennaio 2026, nel settore marittimo e dell’aviazione civile il datore di lavoro dovrà anticipare maternità/paternità, congedi, permessi e donazioni sangue/midollo, portando poi a conguaglio le somme nella denuncia contributiva. Restano a pagamento diretto INPS le tutele per malattie che presentano specificità settoriali. Anche in questi settori, dunque, si applicherà l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio. Lo rende noto l’INPS con il messaggio n. 3368 del 10 novembre 2025, in cui precisa che la facoltà di scegliere tra pagamento diretto e anticipo aziendale è ormai superata e che le aziende dovranno utilizzare le consuete regole già in vigore per la generalità dei dipendenti. Nel dettaglio, rientrano nell’anticipo/conguaglio aziendale: congedo di maternità e paternità (obbligatorio e alternativo), congedo parentale, riposi per allattamento, permessi L. n.104/1992, congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave, donazione di sangue e/o midollo. Restano a carico INPS, con pagamento diretto, le indennità legate alla malattia proprie del comparto (inabilità temporanea, temporanea inidoneità all’imbarco, ecc.). L’Istituto, infine, indica anche gli adempimenti operativi e l’esposizione dei flussi Uniemens.
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