
Quote da definire con atto pubblico o scrittura autenticata. Esclusi dalla deroga i soci finanziatori
Le società tra professionisti (STP), costituite in forma di società semplice, possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/2026, estendendo a queste società la disciplina prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali. La possibilità di definire le quote di partecipazione agli utili a consuntivo consente di valorizzare l’apporto personale effettivamente fornito da ciascun socio professionista nel corso del periodo d’imposta. La determinazione deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La deroga non si applica, invece, ai soci non professionisti o finanziatori, per i quali resta ferma la regola ordinaria: le quote di partecipazione agli utili devono essere stabilite con un atto avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. In presenza di tali soci, la ripartizione a consuntivo tra i professionisti può riguardare soltanto l’utile residuo, una volta individuata la quota spettante ai finanziatori. L’Agenzia precisa, infine, che la disciplina riguarda esclusivamente le STP costituite in forma di società semplice, restando escluse quelle che adottano altri modelli societari.
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