
Per le Entrate non serve invio se i contributi versati non hanno prodotto benefici fiscali
Nessun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale ai propri iscritti, se i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore non hanno determinato benefici fiscali per quest'ultimo. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 178/2026, relativa all'applicazione dell'art. 78, comma 25-bis, della L. n. 413/1991. Il caso riguarda un ente bilaterale che intende erogare rimborsi per le spese sanitarie sostenute dagli iscritti, finanziati attraverso contributi aziendali che concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore e quote a carico di quest'ultimo non deducibili fiscalmente. Nel formulare il proprio parere l'Amministrazione finanziaria richiama la circolare 14/E del 19 giugno 2023, secondo cui le spese sanitarie rimborsate si considerano comunque rimaste a carico del contribuente quando i contributi e i premi versati non hanno dato luogo ad alcun beneficio fiscale in termini di deduzione, detrazione o esclusione dal reddito. Pertanto, nel caso esaminato, non sussiste l'obbligo di trasmettere i dati relativi ai rimborsi ai fini della dichiarazione precompilata. Le Entrate precisano, infine, che la qualificazione dell'ente come organismo avente esclusivamente finalità assistenziale resta di competenza del Ministero della Salute.
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