
Per l'Agenzia Entrate, in base al D.Lgs. n.148/2026, non operano le cause di esclusione
Il professionista che esercita individualmente e partecipa a un’associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale anche se l’associazione non aderisce, purché le rispettive attività siano riconducibili a ISA differenti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre scorso, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026, applicabili dal biennio 2026-2027. Il caso riguarda un notaio che intende rinnovare il concordato e partecipa a un’associazione dedicata esclusivamente alle vendite immobiliari delegate dall’autorità giudiziaria. Le due attività sono ricondotte a ISA diversi, relativi – rispettivamente – agli studi notarili e alle attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili. L’Agenzia precisa che le specifiche cause di esclusione legate alla mancata adesione congiunta operano quando le attività del professionista e dell’ente partecipato sono riconducibili al medesimo ISA. Se gli indici sono differenti, il professionista può aderire indipendentemente dalla scelta dell’associazione. Analogamente, quest’ultima può accedere senza l’adesione degli associati che esercitano individualmente attività riconducibili a ISA diversi da quello dell’ente. Nel caso esaminato, il notaio può quindi rinnovare il CPB per il 2026-2027 a prescindere dall’adesione dell’associazione, purché le attività continuino a essere riconducibili a ISA differenti. Restano fermi la corretta applicazione degli ISA e dei codici ATECO e il rispetto degli ulteriori requisiti di accesso.
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