
Le istruzioni nella risoluzione n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate in vista della scadenza per il versamento del 16 marzo 2021
Con la risoluzione n. 14/E del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento della DST (Digital Services Tax), in vista della scadenza del 16 marzo 2021. L'imposta – si ricorda – è dovuta dai contribuenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, abbiano realizzato ricavi da servizi digitali non inferiori a 750.000.000 di euro, dei quali non meno di 5.500.000 euro nel territorio italiano. In particolare, per il versamento bisognerà indicare nel modello F24 il seguente codice tributo: “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”. L'Agenzia istituisce poi altri due codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi: “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – INTERESSI”; “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – SANZIONE”. In sede di compilazione del modello, i codici tributo sopra riportati dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Fornite, infine, indicazioni per la compilazione nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo.
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