
Dopo lo slittamento dei termini di versamento al 16.05, nella circolare n. 3/E i dettagli sull’applicazione dell’imposta
Con la circolare n. 3/E del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi per il versamento dell’imposta sui servizi digitali, slittato al 16 maggio 2021, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, D.L. Sostegni. La cosiddetta digital tax è pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da servizi soggetti all’imposta. Come riepiloga il comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale, nella circolare si pone l’attenzione sull’ambito di applicazione dell’imposta: dall’individuazione dei soggetti interessati al dettaglio sulla tipologia di servizi digitali assoggettati ad imposta. Tra gli altri aspetti su cui la circolare interviene: la geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia; le modalità di determinazione della base imponibile; gli obblighi di identificazione, versamento, dichiarazione e fruizione di eventuali rimborsi; l’istituto della designazione per delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. Capitolo importante anche quello legato alle eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti che, si legge nella circolare, per il primo anno di applicazione dell’imposta non daranno luogo a sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.
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