
Novità normative e ultime circolari emesse
Potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021, la Legge n. 46 del 1° aprile 2021, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.
I decreti legislativi dovranno essere predisposti entro il 21 aprile 2022 (12 mesi dalla data di vigenza della Legge n. 46/2021) al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all'estero
Con decreto 23 marzo 2021 del Ministero del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile2021 sono state definite le retribuzioni convenzionali che possono utilizzare i lavoratori fiscalmente residenti in Italia ma stabilmente impiegati all'estero da prendere come base per il calcolo delle imposte sul lavoro dipendente e dei contributi per le assicurazioni obbligatorie
INPS
Efficacia dei periodi riscattati con sistema contributivo
L’INPS, con la circolare n. 54 del 6 aprile 2021, pubblica ulteriori precisazioni in materia di decorrenza, ai fini pensionistici, degli effetti del riscatto di periodi che si collochino nel sistema contributivo della pensione.
L’INPS era già intervenuta con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, precisando le modalità per determinare l’onere di riscatto nei casi in cui, per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi, dovrebbe adottarsi il cosiddetto criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, trova applicazione il criterio di calcolo a percentuale.
Con la presente circolare, fornisce ulteriori chiarimenti in merito:
- all’ambito di applicazione delle disposizioni;
- agli effetti che derivano sui riscatti dall’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione e della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi;
- alla valutazione dei periodi di riscatto con onere determinato con il criterio del calcolo a percentuale per l’individuazione del sistema di calcolo del pro quota di pensione in cumulo;
- all’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Brexit, protocollo sulla sicurezza sociale
Con la circolare n. 53 del 6 aprile 2021, l’INPS rende noto le indicazioni utili alla gestione delle prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti interessati dalla Brexit. In particolare, la circolare si occupa della totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, della maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo. L’Inps precisa che continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020.
Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
L’INPS, con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, fornisce ulteriori chiarimenti riguardanti l’ambito l'esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
L'Istituto chiarisce che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
L’INPS precisa, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Reddito di Emergenza. Prime indicazioni relative alla presentazione della domanda
L’INPS, con il messaggio n. 1378 del 1 aprile 2021 comunica le modalità di presentazione delle domane relative al reddito di emergenza
Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Interdizione post partum: nuovi chiarimenti
Nella nota n. 553 del 2.4.2021 l'ispettorato nazionale del lavorofornisce le indicazioni in tema di interdizione post partum con l'obiettivo di uniformare l’attività degli Uffici territoriali.
In particolare in caso di divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi è sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere che esso sia stato o no valutato all’interno del DVR.
Per quanto riguarda il termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro, come noto l’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001, per le ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, prevede che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità post-parto. Lo stesso principio si applica nell'interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
In fine in caso di provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale sono sempre necessarie:
- l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo
- la richiesta all’INPS.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Registrazione delle scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA)
Con la circolare n. 23 dell'8 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le scritture private, come i contratti preliminari di compravendita, sottoscritti con firma elettronica certificata (Fea) dal legale di una società immobiliare, sono da sottoporre a registrazione con il versamento della relativa imposta secondo le regole generali del Tur (Dpr n. 131/1986), inclusa l’imposta di Bollo. Gli stessi atti, sulla base di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (articolo 43 del Cad), devono essere presentati per la registrazione in formati idonei a garantire l’integrità l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità, per consentire agli uffici dell’Agenzia di acquisirli nel proprio Sistema di conservazione (articolo 44 del Cad).
L' Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 9 aprile 2021, accerta le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di marzo 2021. Questi valori sono calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta nel provvedimento riporta, accanto alle medie dei cambi, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Risposta n. 229 del 6 aprile 2021 – Opere di urbanizzazione – Aliquota IVA del 10 per cento
La realizzazione di un collettore fognario che unisce due depuratori si può considerare un intervento di costruzione “ex novo” che può fruire dell’aliquota Iva ridotta (n. 127-septiesdella Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva).
In caso di debito Iva riferito al fallito emerso in un periodo d'imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare una dichiarazione Iva 2021 con due moduli, indicando nel primo le operazioni ante-fallimento anche se realizzate nel 2019, la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, e nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel 2020. L'Iva di rivalsa, infatti, relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell'apertura del fallimento, ma addebitata nel corso della procedura concorsuale a seguito dell'incasso del corrispettivo, non costituisce un debito prededucibile, ma una passività concorsuale. Di conseguenza, è necessario annotare separatamente le fatture emesse e comunicare all'Agenzia delle entrate il debito non versato.
L’istante che intende realizzare interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature, su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull'esterno, che sono parte di un unico fabbricato, può accedere al Superbonuscon riferimento alle sole quattro unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
L’istante che intende realizzare interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature, su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull'esterno, che sono parte di un unico fabbricato, può accedere al Super bonuscon riferimento alle sole quattro unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Imposta di registro agevolata per l’acquirente di terreni agricoli diventati boschivi, che si impegna a mantenere il bosco per almeno 30 anni e che garantisce di riqualificare le aree con nuove piantagioni autoctone per assicurare l'incremento della biodiversità e una densità di almeno 250 alberi per ettaro, come richiesto dal regime di favore.
Risposta n. 234 del 9 aprile 2021 – agevolazione prima casa
La destinazione dei terreni e l'utilizzo degli stessi, per scopi di lottizzazione e di edificazione, evidenziano che i medesimi non presentano i requisiti per essere qualificati come “pertinenze” del fabbricato, ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, anche nel caso in cui vengano accorpati allo stesso. Inoltre, aggiunge l’Agenzia, la descritta cessione di terreni, destinati alla costruzione di un complesso residenziale, esula dalla ratiodella norma agevolativa, che è quella di favorire l'acquisizione della “prima abitazione”.
Risposta n. 235 del 9 aprile 2021 – sospensione termini covid19 agevolazione prima casa
il termine triennale entro il quale l’istante deve ultimare i lavori per essere ammesso al beneficio “prima casa” non è tra quelli sospesi l’articolo 24 del Dl “Liquidità”
Se i documenti fiscalmente rilevanti consistono in registri tenuti in formato elettronico non devono essere stampati fino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo esplicita richiesta in sede di accesso, ispezione o verifica, ed entro lo stesso periodo vanno posti in conservazione, nel rispetto delle norme relative alla conservazione digitale dei documenti (Dm 17 giugno 2014 e Cad), se si intenda mantenerli in formato elettronico, o stampati in caso contrario.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO
Nei confronti delle banche stabilite nel Regno Unito, durante il periodo transitorio, previsto dall’accordo di recesso del 18 ottobre 2019 tra Uk e Ue, deve applicarsi l’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973, che prevede l'esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio e lungo periodo corrisposti dalle imprese residenti agli istituti creditizi presenti in uno Stato membro dell'Unione europea. Il Regno Unito, infatti, deve essere considerato, per tutto il periodo transitorio della Brexit, al pari di un Paese ancora ricompreso nel territorio dell’Unione europea, perché in caso contrario si determinerebbe una violazione delle libertà fondamentali del trattato sul funzionamento dell’Ue, in particolare della libera prestazione di servizi e della libera circolazione di capitali, comportando una "discriminazione orizzontale" tra i destinatari delle stesse libertà.
Principio di diritto n. 5 del 6 aprile 2021 – imprese controllate estere
In tema di imprese estere controllate e calcolo della tassazione virtuale domestica, non si può affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione nel senso chiarito dal paragrafo 5.1 lett. g) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143239 del 16 settembre 2016, che ha previsto che l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione.
Principio di diritto n. 8 del 6 aprile 2021 – tassazione effettiva estera e virtuale domestica
Nell’ambito della disciplina riguardante le imprese estere controllate, per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica, la variazione in aumento della base imponibile effettuata ai fini del calcolo del tax rate "virtuale" domestico connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante ai fini della verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell'articolo 167 comma 8-bis del TUIR, allorquando è legata ad un evento incerto nell'an e nel quantum.
Principio di diritto n. 9 del 6 aprile 2021 – Regimi fiscali privilegiati
In tema di disciplina applicabile alle imprese estere controllate ai fini della verifica dei regimi fiscali di Stati o territori che si considerano privilegiati, in ragione delle condizioni previste dall'art. 167, comma 4, del TUIR, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi.