
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Fondo di integrazione salariale . Procedura semplificata
L’INPS, con il messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022, facendo seguito alla circolare del Ministero del lavoro 3/2022, precisa che fino al 31 marzo, è possibile presentare le domande di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS anche se l’informativa sindacale viene effettuata in un momento successivo.
La comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento.
i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015, ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
Nuova modalità di inserimento e modifica dell’IBAN per TFS e TFR
L’INPS, con il messaggio n. 773 del 16 febbraio 2022, comunica che, a decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), che prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Con il messaggio n. 772 del 16 febbraio2022 fornisce, con riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al Fondo in argomento dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni . Importi per il 2022
L’INPS, con la circolare n. 27 del 18 febbraio 2022, comunica gli importi e i limiti di reddito per l'anno 2022 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni.
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'ISEE è pari a 8.955,98 euro. Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
Esonero contributivo autonomi e professionisti: riesame della domanda
L’INPS, con il messaggio n. 803 del 18 febbraio 2022, rende noto che, in caso di mancato accoglimento della domanda di esonero parziale dei contributi di cui all’art. 1, cc. 20 e ss. della Legge di Bilancio 2021, i lavoratori autonomi hanno tempo fino al 20 marzo p.v. per richiedere il riesame.
Dismissione “Cassetto Previdenziale”
L’INPS, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, rende noto che dal 1° marzo 2022 il Cassetto Previdenziale viene dismesso. Al suo posto è già attivo dal 14 dicembre 2020 il Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente, che permette di lavorare con tutte le tipologie di posizioni contributive.
Il manuale utente è consultabile tramite il collegamento all’HELP disponibile sul menu principale.
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI per il 2022
L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (green-pass). Ulteriore funzionalità
L’INPS, con il messaggio n. 721 del 14 febbraio 2022, informa che, a partire dal 15 febbraio 2022, l’Istituto, in ottemperanza al Decreto Legge n. 1/2022, fornisce l’esito della verifica del green-pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico.
In particolare, per gli over50, così come individuati dal citato decreto-legge, è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo).
L’INPS, nella circolare n. 28 del 18 febbraio 2022, comunica che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati. Sono confermati dunque tutti i valori di riferimento per la pensione di vecchiaia, di anzianità e anticipata.
Con il messaggio n. 816 del 18 febbraio 2022, l’INPS recepisce la proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, di cui è possibile fruire fino al 31 marzo 2022. L’Istituto specifica anche le modalità di esposizione del conguaglio nella denuncia individuale Uniemens e la possibilità di richiedere la fruizione delle complessive 26 settimane entro il 31 marzo 2022.
MINISTERO DEL LAVORO
Fondo integrazione salariale. Semplificazioni
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 anche al fine di consentire ai soggetti che entrano, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fis, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla Legge di Bilancio 2022, ha stabilito che è possibile, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022, presentare l’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis all’Inps secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività. Quindi, per tale periodo, l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza dell’attestazione di avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (L. 234/2021 e D.L. 4/2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’Inps potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati interessi dei lavoratori).
Sempre nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure e alla luce della crisi pandemica, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro, che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, la mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato. Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali.
Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni in riferimento alle novità sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, in seguito alla modifica all’articolo 37, D.Lgs. 81/2008, da parte dell’articolo 13, D.L. 146/2021.
Con successiva nota l’INL darà indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021 non affrontate dalla circolare.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Con provvedimento del 15 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi al periodo d’imposta 2021, e i controlli di coerenza tra i modelli Redditi 2022 e quelli Isa.
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 14 febbraio 2022, aggiorna le specifiche tecniche di comunicazione all’anagrafe tributaria degli oneri sostenuti nel 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e quelle relative agli interessi passivi per contratti di mutuo. Le novità, definite per acquisire maggiori dettagli per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e recepire le ultime novità normative.
L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15 febbraio 2022, stabilisce la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, di lavoro autonomo dei professionisti e con studi nello stesso Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera, e anche ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società ed enti di cui all'articolo 73 del Tuir, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del medesimo Comune (e/o in Svizzera) in franchi svizzeri, è pari al 30 per cento.
Interventi nei territori colpiti da eventi sismici
Con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato, mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 48127 del 15 febbraio 2022, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2022, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Il provvedimento, inoltre, approva le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Fondo perduto turismo: i codici tributo per la restituzione
Con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante per le imprese turistico-ricettive, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE).
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Chiarimenti
Con la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l’anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.
Con un provvedimento del 15 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrateha individuato, oltre alle attività e alle spese agevolabili, la documentazione idonea a evitare le sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al rinnovato regime fiscale agevolato, introdotto dall’articolo 6, del Dl n. 146/2021, il collegato alla legge di bilancio. Legge che, con i commi 10 e 11, ha apportato alcune modifiche all’impianto normativo delineato dall’articolo 6, tra l’altro, elevando la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali giuridicamente tutelabili dal 90 al 110% e restringendo l’ambito applicativo del beneficio a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, con l’esclusione, quindi, di marchi d’impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.
Tassazione Irpef e esclusione dall’Irap
Con la circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 1, commi da 2 a 8 , della legge bilancio 2022 che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, modifica il sistema di tassazione dell’Irpef, sancisce l’esenzione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni e dispone il differimento dei termini relativi alle addizionali, regionali e comunali, all’Irpef.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Sono due le strade percorribili da un trust non residente per ottenere l’abilitazione a Fisconline e inviare online la dichiarazione dei redditi: presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all'indirizzoagenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure tramite delega a un procuratore.
Risposta n. 85 del 7 febbraio 2022 – regime impatriati
Il lavoratore distaccato all’estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo, e poi assunto presso una società estera, al momento del rientro nel nostro Paese in forza di un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro, può fruire del nuovo regime fiscale impatriati, quello modificato dal decreto “Crescita”
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
Consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022 – Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri
L’esercente che adotta la “ventilazione Iva” come metodo di determinazione dell’imposta, secondo le previsioni dell’articolo 24, comma 3, del decreto Iva (“Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”), può indicare sul documento commerciale in luogo dell’utilizzo del valore “VI” (per il quale esiste la facoltà e non l’obbligo di impiego), l’aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell’operazione laddove non rientri tra quelle imponibili.