
Con il D.L. n. 13/2022 possibili ulteriori 2 cessioni dei crediti, oltre la prima, in favore di banche e intermediari finanziari
Nuove disposizioni sulla cessione multipla dei crediti di imposta, che alleggeriscono le misure imposte dal "Sostegni-ter". Con l'entrata in vigore il 26 febbraio scorso del D.L. n. 13/2022, recante "Misure per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, sarà possibile optare per due ulteriori cessioni dei crediti, successive alla prima, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (art. 1 comma 1). Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni in caso di successive cessioni. A contrasto delle frodi è inserita la pena detentiva, da 2 a 5 anni, e una multa che va da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico delle asseverazioni che espone informazioni false sui requisiti tecnici del progetto d'intervento o sulla sua effettiva realizzazione, oppure attesta falsamente la congruità delle spese (art.2, comma 2). Sarà l'Agenzia delle Entrate a monitorare l'utilizzo del credito d'imposta e comunicare i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.3, comma 3). Sull'aumento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, l'art. 4, comma 1 del provvedimento prevede invece che per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, i benefici di cui agli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), convertito dalla legge n.77/2020, verranno riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che gli stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
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