
Novità normative e ultime circolari emesse
Superamento dello stato di emergenza da Covid – 19
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, con le disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo possono essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1° maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato.
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022: le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (art. 90, co. 3 e 4 del DL n. 34/2020); le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile.
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Il provvedimento affronta diversi ambiti: dal contenimento all’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti, misure in tema di prezzi dell’energia ai sostegni alle imprese e finanche all’accoglienza umanitaria.
Lavoratori fragili proroga delle tutel previdenziali
L’INPS, con il messaggio 24 marzo 2022, n. 1349, fornisce aggiornamenti in materia di tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato, con riferimento alla proroga delle disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Le nuove istruzioni illustrate dall’Istituto sostituiscono quanto precedentemente indicato nel messaggio 11 marzo 2022, n. 1126.
La legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022 dello svolgimentodell’attività lavorativa in modalità agile e l’equiparazione dell’assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta, quindi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Per quanto riguarda, invece, l’equiparazione della quarantena e dell’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è prevista alcuna proroga per il 2022.
Forze di polizia – trattamento pensionistico
Con circolare n. 44 del 23 marzo 2022, l’INPS pubblica le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
Proroga al 30 aprile del modello SR41
Con il mess n. 1320 del 23 marzo 2022 l’ INPS ha estero al 30 aprile 2022 il periodo transitorio del pagamento diretto degli ammortizzatori sociali.
Ne consegue che le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale), decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico uniemens-Cig.
Per le istanze di pagamento diretto relative a domande riferite a periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° maggio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare uniemens-Cig o SR41.
Bonus contributi 2022 per i lavoratori dipendenti
L’INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni utili all’applicazione dell’esonerocontributivoriconosciuto, ai sensi della legge di Bilancio 2022(l. n. 234/2022), in favore dei lavoratori subordinati.
Lo sgravio riguarda la quota dei contributi IVS trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Precisazioni sugli importi massimi dei trattamenti di CIG
Con il messaggio n. 1282 del 21 marzo 2022, l’Inps chiarisce gli aspetti riguardanti l’operatività della disposizione prevista dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 in materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale relativi al 2022, fornendo anche indicazioni operative sulla gestione dei trattamenti. In merito agli importi dei trattamenti di CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale del FIS, iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, l'Istituto sottolinea che per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma 2022
Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige – prestazioni integrative Covid
Con la circolare n. 42 del 19 marzo 2022, l’INPS illustra la disciplina relativa ai trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in derogaper la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La tutela integrativa è concessa ai datori di lavoro per le unità produttive ubicate nella stessa Provincia, per periodi durante i quali sussiste un’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La durata massima è di otto settimane per singola unità produttiva, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza.
MINISTERO DEL LAVORO
CO lavoratori autonomi occasionali: dal 28 marzo 2022, online la nuova applicazione
Il Ministero del lavoro comunica che. con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
Per ulteriori informazioni sulla comunicazione, è possibile fare riferimento alla pagina dedicata sul sito INL.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Nuove disposizioni in materia di tirocini – prime – indicazioni
Con nota n. 530 del 21 marzo 2022l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di bilancio 2022, parte delle quali sono da considerarsi immediatamente operative.
Nel documento viene chiarito che sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali. In forza del nuovo comma 721 lett. b), prosegue l'INL, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall'art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato. Di conseguenza, la sanzione prevista dal successivo comma 722 (da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro), troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo
Con il provvedimento del 25 marzo 2022 l’Agenzia delle entrate definisce le modalità, anche telematiche, con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione di contribuenti e Guardia di finanza le informazioni in suo possesso da cui risultano discordanze tra il volume d’affari relativo al periodo d'imposta 2018 dichiarato e i dati in possesso dell’Agenzia. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti. Si tratta di omissioni parziali o totali emerse dalle fatture trasmesse o da comunicazioni pervenute al Fisco da soggetti passivi Iva.
Bonus “manifesti pubblicitari”: pronto anche il codice tributo
Con la risoluzione n. 15 del 22 marzo 2022 l’Agenzia delle entrate istituisce il nuovo codice identificativo – il 6973“denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” – troverà posto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente, invece. debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Così predisposto, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Pronto il codice tributo per il bonus imprese energivore
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13 del 21 marzo 2021, per consentire l’utilizzo in compensazione con F24 delo credito d’imposta a favore imprese energivore ha istituito il codice tributo“6960”
L’identificativo trova il suo posto nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta e va indicato nel formato “AAAA”.
Contributo a fondo perduto per la riduzione canone abitativo, i codici per la restituzione spontanea
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14 del 21 marzo 2021, istituisce i codici tributo “8143”, “8144” e “8145” per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
La società controllante, ora controllata da una compagine di nuova costituzione esterna al gruppo, non può includere la stessa nella fiscal unit, all’interno della quale gioca il ruolo di consolidante. In sostanza, non può continuare ad agire come società consolidante nei confronti della nuova controllante
L'acquisto, da parte di un consorzio agricolo, di “feromone”, un prodotto da utilizzare per combattere i parassiti che danneggiano le coltivazioni, si può considerare inerente allo svolgimento dell’attività del consorzio anche se il bene, dopo l’acquisizione, viene assegnato ai singoli produttori per l’effettiva distribuzione sul terreno. Di conseguenza, la fattura di acquisto emessa nei confronti dello stesso consorzio, consente la detrazione dell'Iva e la deducibilità del costo.
Risposta n. 131 del 21 marzo 2022 – Credito di imposta per il mezzogiorno
Gli acquisti finalizzati alla semplice sostituzione di componenti di impianti già esistenti non possono essere considerati investimenti “iniziali” e, di conseguenza, non consentono di accedere al credito d’imposta a favore delle imprese che aprono nuovi stabilimenti o avviano nuove produzioni in quelli già esistenti, in alcune regioni del Meridione o nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto.
Un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009. È necessario però rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati, avendo come parametro di riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”. Tale principio peraltro è stato ribadito anche dalla prassi con la risoluzione n. 28/2021, in cui viene precisato che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali.
Un cittadino italiano residente in Belgio, titolare del capitale sociale di una società che si occupa di “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" con sede in Italia, non dovrà tassare nel nostro Paese la plusvalenza derivante dalla vendita della società immobiliare, trovando applicazione la convenzione Italia-Belgio contro le doppie imposizioni che, all’articolo 13, paragrafo 4, prevede la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni solo nello Stato dove l'alienante è residente.
Risposta n. 140 del 21 marzo 2022 – consolidato modifica della compagine sociale
se, nell’ambito di un consolidato, avvengono operazioni straordinarie che riguardino società già incluse in detto perimetro per il quale è stata già esercitata l'opzione originaria, non sussiste il caso della "modifica della compagine sociale" che causa l'interruzione della tassazione consolidata, né vi è la necessità della preventiva presentazione di un'istanza di interpello probatorio.
Risposta n. 143 del 21 marzo 2022 – investimenti pubblicitari
Gli investimenti pubblicitari incrementali, realizzati dalla società italiana, che commercializza champagnee altri alcolici nell’ambito di un gruppo multinazionale francese, ammessi al credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bisdel Dl n. 50/2017, tramite il riconoscimento del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, sono agevolati anche agli occhi del Fisco. Il rimborso dei costi da parte di un’altra compagine del gruppo non mette in discussione il bonus, in quanto lo stesso rimborso finisce nella dichiarazione dei redditi della società che si è rivolta all’Agenzia per essere sicura di poterne fruire.
Risposta n. 146 del 22 marzo 2022 – Prova del trasporto intra comunitario. Beni soggetti ad accisa
Una società che effettua il commercio di bevande alcoliche, soggette ad accisa, con clienti stabiliti in altri Stati Ue potrà provare il trasporto dei beni, in luogo del CMR, con il documento amministrativo elettronico (e-AD) emesso dai sistemi elettronici dell’Agenzia delle dogane e quindi idoneo a tracciare fedelmente ogni fase dello spostamento delle merci.
Risposta n. 147 del 22 marzo 2022 – autorizzazione amministratore di sostegno
Qualora sia un'Autorità giudiziaria ad autorizzare l'amministratore di sostegno ad addebitare sul conto del de cuius determinate spese, come quelle per il funerale o per l’ultima mensilità della badante, anche se non è stata ancora presentata la dichiarazione di successione o del relativo esonero, la banca che gestisce il conto può eseguire le operazioni autorizzate, senza violare le regole del Testo unico delle successioni. Tra queste, infatti c’è quella che esplicitamente prevede il blocco immediato, al momento del decesso, dei rapporti intestati al de cuius, impedendo a qualunque interessato qualsiasi operazione su tali rapporti, finché non viene fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o che non vi è obbligo di presentarla
La scatola contenente materiale didattico-ricreativo, tra cui schede illustrative e video tutorial scaricabile da internet, che spiegano al bambino come utilizzare i giochi contenuti nella confezione senza consentirgli di interagire con l’educatore, deve essere venduta dalla cooperativa Onlus a Iva piena. I servizi educativi all'infanzia effettuati configurano in questo caso, infatti, una cessione di beni e non una prestazione di servizio.
Risposta n. 149 del 22 marzo 2022 – Imposta sui servizi digitali
Le prestazioni di “pubblicità mirata", ossia i messaggi pubblicitari collocati su piattaforma digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia, sono soggetti all’imposta sui servizi digitali (Itd). Il fatto che vi sia una pluralità di operatori coinvolti nella veicolazione della pubblicità mirata non consente di per sé di escluderne qualcuno dall'applicazione del tributo.
Risposta n. 150 del 23 marzo 2022 – adesione ad un fondo pensionistico privato estero
le prestazioni percepite da un contribuente da parte di uno Stato estero, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico, quindi, non spetta il beneficio dell’imposta sostitutiva, se il soggetto si trasferisce in Italia.
L’Agenzia precisa, che la possibilità, per la società istante – che il 14 ottobre 2020 ha acquistato, da un’altra compagine appartenente allo stesso gruppo, il credito di imposta previsto all'articolo 28 del decreto “Rilancio”, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, e che ha compensato il bonus nei limiti allora previsti – di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, dopo l’innalzamento della soglia, è ammessa esclusivamente nell'ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario originario. Nel caso concreto, l’“impresa unica”, costituita dal gruppo di appartenenza. E solo per la quota parte ancora fruibile nel rispetto del tetto fissato dalla normativa in tema di aiuti di Stato. Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d'imposta per l'importo eccedente il massimale comunitario, perché questo non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta, ma un limite alla maturazione dell'aiuto.
Nel passaggio, per il dipendente, dal regime di indennità equipollente (Ips) al regime Tfr, per cessione d’azienda del Comune, il trattamento di fine rapporto è formato da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio.
la concessione di uno sconto ai propri dipendenti, in modo che il prezzo finale praticato risulti, comunque, superiore sia a quello applicato al resto della clientela in occasione di campagne promozionali sia al costo sostenuto dalla società per l'acquisto dei prodotti ceduti, non è imponibile se il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso.
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione del canone unico patrimoniale
Il Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022 ha affermato che tra le attività strumentali finalizzate all’erogazione di pubblici servizi a rete, che beneficiano del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico nella misura minima di 800 euro, rientra anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.