
Forme, contenuti e modalità per le ispezioni nel decreto n. 54/2022 del Ministero del Lavoro
In vigore dal 1° maggio il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 54 del 29 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, che definisce forme, contenuti e modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali. Il provvedimento, articolato in 7 titoli e 26 articoli, determina all’art. 1 oggetto e ambito di applicazione delle attività di controllo, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e la definizione del contributo per le spese relative al sistema di vigilanza nonché l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio delle ispezioni. In particolare, le attività di controllo ordinario esercitate dal Ministero – si legge nell’art. 12 – sono finalizzate alla verifica della gestione amministrativo-contabile da parte delle imprese, dell’effettivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, nonché del rispetto dell'assenza dello scopo di lucro e delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori. In sede di ispezione, le imprese dovranno mettere a disposizione del controllore libri sociali, registri e documenti fornendo dati, informazioni e chiarimenti richiesti (art. 13) e, successivamente, dovranno rendere disponibili le risultanze dei controlli a soci, lavoratori e rappresentanti dei soggetti direttamente interessati all’attività, con le modalità previste dalle linee guida adottate con il decreto 7 settembre 2021 del Ministero del Lavoro (art. 21). Le ispezioni straordinarie sono demandate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ad eccezione che per la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano per cui, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del Decreto, il Ministero provvederà alla sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa con le Amministrazioni competenti. La vigilanza sulle imprese sociali costituite nella forma di cooperative, invece, resta nelle attribuzioni del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002.
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