Nella risposta a interpello n. 321/2022 i chiarimenti delle Entrate sulla platea dei potenziali fruitori dell'opzione
L'estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 come modificato dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato). A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 321/2022 nella quale si evidenzia che la legge di Bilancio restringe la platea dei potenziali fruitori dell’opzione. Infatti, benché beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime speciale per lavoratori impatriati, sono in ogni caso esclusi coloro che non sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e i cittadini extracomunitari.
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