Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Disciplina delle prestazioni occasionali. Chiarimenti per il settore eventi
L’INPS, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. 48/2023 (L. 85/2023) in materia di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L 96/2017).
Allo scopo, si ricorda, preliminarmente, che già con la L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022), in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale
il D.L. 48/2023 (L. 85/2023) ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici (15.000 euro) e dimensionali (fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.
L’INPS ha chiarito che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
– 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
– 96.04.20 Stabilimenti termali;
– 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
– 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
In ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Esonero contributivo giovani agricoltori: i chiarimenti dall'INPS
L'Inps, con circolare del 3 agosto 2023, n, 74, fornisce indicazioni operative sull'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Finanziaria 2023).
Tanto premesso, il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
– il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”.
Pubblicate le istruzioni per la CIGO e CISOA per eventi climatici:
L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023, illustra i contenuti delle disposizioni entrate in vigore il 29 luglio 2023 in merito alla Cigo e alla CISOA per eventi climatici e fornisce le relative istruzioni operative.
Anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni -rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti fissato in 52 settimane nel biennio mobile
I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Le sospensioni e le riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti.
Assegno unico: attestazioni ISEE con omissioni o difformità
Con Il messaggio 1° agosto 2023, n. 2856, l'INPS indica le nuove modalità con cui gli utenti che richiedono l’Assegno unico e universale (AUU) possono regolarizzare la situazione in caso di attestazione ISEE difforme.
L’importo mensile dell’Assegno unico è attribuito, infatti, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare beneficiario della prestazione. L’INPS istruisce e liquida la domanda di AUU sulla base dell’attestazione ISEE, anche se questa riporta omissioni o difformità dei dati del patrimonio mobiliare o del reddito dichiarato.
Da settembre 2023 la presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, istitutivo dell’AUU per i figli a carico.
Assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare
L’INPS, con il messaggio n. 2853 del 1° agosto 2023, fornisce ulteriori indicazioni in merito all’imponibilità contributiva e agli effetti ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo nello stipendio tabellare, previsto dalle disposizioni contrattuali.
L’INPS, con la Circ. 1°agosto 2023 n. 72, definisce per il 2023 le retribuzioni di riferimento per le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
Alluvione Emilia Romagna 2023; le istruzioni per la Cigo in favore dei somministrati
L’INPS, con il Messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023, fornisce le istruzioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori colpiti dall’eccezionale evento meteorologico che ha interessato la Regione Emilia-Romagna, ed in particolare per il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale “unico” in favore dei lavoratori somministrati.
L’Istituto specifica che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Crediti d’imposta nel settore energetico e aliquote IVA nel settore del gas
Con la circolare n. 24 2 agosto 2023, l'Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle proroghe che hanno interessato, in seguito ad alcuni provvedimenti legislativi, i crediti d’imposta energia e gas relativamente al primo semestre del 2023, nonché la riduzione dell’aliquota Iva al 5% applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al terzo trimestre di quest’anno.
L’Agenzia fa il punto sulle novità normative confermando, tra l’altro, la possibilità di recuperare i bonus energetici tramite l’istituto della remissione in bonis.
Welfare aziendale. Chiarimenti interpretativi
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 1 agosto 2023 vengono forniti i chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 40 del Dl n. 48/2023 (decreto “Lavoro”) in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico. Tale disposizione ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
L'Agenzia precisa che il benefit in esame rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 5/2023. Al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3mila euro.
Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo dell’agevolazione, la circolare chiarisce che il nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera limitatamente al periodo d’imposta 2023 e che, analogamente all’articolo 12 del decreto “Aiuti-bis”, tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Credito d’imposta per agenzie di viaggio e tour operator: arriva il codice tributo
Con la risoluzione n. 47 del 31 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operatorper gli investimenti nella digitalizzazione
Credito d’imposta prodotti da riciclo e riuso: pronto il codice tributo
Con la risoluzione n. 48 del 31 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso.
AD BLUE – Istituito il Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta
Con la risoluzione n. 49 datata 31 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto di terzi iscritte all’Albo degli autotrasportatori che hanno veicoli di ultima generazione (Euro V e Euro VI) e che hanno richiesto il contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di AdBlue al netto dell’Iva 2022
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46 del 31 luglio 2023, conferma la generale applicazione del regime di esenzione da ritenuta sui dividendi a livello di società madre elvetica, superando i chiarimenti resi dalla precedente risoluzione n. 93/2007 al fine di allineare la prassi italiana alla giurisprudenza unionale rispetto all'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea del 26 ottobre 2004. Tale Accordo attua l’estensione del regime di tassazione previsto dalla direttiva n. 435/90/Cee – attualmente direttiva 2011/96/Ue – (“direttiva madre-figlia”) anche ai flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell’Unione europea a società madri residenti nella Confederazione elvetica.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 407 del 31 luglio 2023 – Dichiarazione di successione
l’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione da parte di chiamati all'eredità, residenti all'estero e non iscritti all'anagrafe tributaria italiana. In sostituzione del codice fiscale italiano assente, i cittadini stranieri eredi del soggetto defunto, residente in Italia, devono indicare nella dichiarazione di successione cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché domicilio estero.
Per i decreti di esproprio emessi dal competente Ufficio della Regione che dispongono il trasferimento contestuale della proprietà di più immobili, appartenenti ad una o più ditte proprietarie, nei confronti di un unico beneficiario, le imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna, devono applicarsi per ciascun soggetto espropriato in base alle disposizioni contenute nel provvedimento.
Risposta n. 411 del 3 agosto 2023 – Art bonus per la gestione l’immobile pubblico
Rientrano nell’agevolazione Art bonus le erogazioni liberali a favore di una fondazione di diritto privato destinate alla manutenzione, conservazione e valorizzazione del palazzo di proprietà della Regione in cui la fondazione ha sede e svolge la propria attività, se l’immobile ha la caratterizzazione giuridica di bene culturale.
Risposta n. 412 del 2 agosto 2023 – IVA – Aliquota applicabile alla cessioni di pasti
Una società che fornisce pasti a una Onlus che si occupa di persone con difficoltà intellettiva non potrà applicare l’Iva al 4% sui cibi destinati ai dipendenti dell’associazione in quanto tale aliquota è prevista quando le ''somministrazioni'' avvengono all'interno di una mensa aziendale. In base al numero 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, infatti, possono fruire dell’Iva al 4% «le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni». L’istante, pertanto, dovrà applicare per il servizio di ristorazione svolto, l’Iva al 10% anche sui pasti consumati dai dipendenti della Onlus.
Rientrano nel perimetro agevolativo dell’Art bonus le erogazioni liberali versate al Comune per il restauro e la manutenzione della fontana di proprietà dell’ente locale, di interesse artistico e storico, qualificabile come “bene culturale pubblico”.
Usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono, tra l’altro, la completa ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” destinato a ospitare temporaneamente gli operatori, cioè fino al termine del recupero della struttura già esistente. In estrema sintesi.
Una società che vuole offrire un nuovo servizio consistente nell’esposizione al pubblico di opere realizzate dai suoi soci, al solo scopo di aumentare la vendita dei biglietti per lo spazio espositivo da lei allestito, può fruire dell’esenzione Iva sull’eventuale diffusione online delle immagini dei beni esposti se, oltre all’assenza di scopi commerciali, è presente anche il requisito della rilevante utilità sociale e culturale dell’esposizione e delle opere.