
Le indicazioni per l’inquadramento contributivo e previdenziale di chi produce contenuti digitali per piattaforme commentate nel Punto Inps dello scorso 20 febbraio
Dall’Inps le indicazioni sulla disciplina previdenziale applicabile ai content creator e i conseguenti obblighi contributivi. Nella circolare n. 44/2025 i chiarimenti per l’inquadramento contributivo e previdenziale di queste figure professionali che si occupano di creare contenuti digitali, tema affrontato anche nel corso del Punto Inps della puntata di “Diciottominuti-Uno sguardo sull’attualità” dello scorso 20 febbraio. Nella prima parte del documento di prassi, illustrate le caratteristiche dell’attività di creazione dei contenuti digitali che fa riferimento – precisa l’Istituto – “all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale”. Per quanto riguarda la disciplina previdenziale applicabile, l’Istituto ha identificato due regimi applicabili a queste figure professionali: lavoratori autonomi e lavoratori dello spettacolo. Quando l’attività di un professionista del settore sia il risultato “di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”. Se l’attività posta in essere assume le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, “resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata”. Se l’attività presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, “sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo”. Se il content creator crea contenuti pubblicitari o promozionali percependo compensi da un committente, quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FLPS. Diversamente, non tutti i contenuti creati da queste figure sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale FLPS, ad esempio, nell’ipotesi in cui il content creator “crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili”.
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