
Fornite le modalità di calcolo dei premi assicurativi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Definite le nuove retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi assicurativi relativi ai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale con l'Italia. Lo rende noto l’Inail con la circolare n. 20 del 27 febbraio scorso, in cui si precisa che tali retribuzioni sono stabilite dal Decreto interministeriale del 16 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e si applicano anche ai lavoratori comunitari e ai cittadini extracomunitari regolarmente assicurati in Italia prima del trasferimento. Sono esclusi dall’applicazione di queste misure i lavoratori operanti nei Paesi dell’Unione Europea e quelli occupati in Stati con cui l’Italia ha sottoscritto convenzioni di sicurezza sociale. Le disposizioni – si legge sul documento di prassi – in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, stabiliscono i parametri retributivi per la tutela dei lavoratori all’estero, sulla base degli importi fissati per ciascun settore nell’ Allegato 1. Tali retribuzioni si applicano ai lavoratori subordinati inviati all’estero in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e privi di accordi bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. Il calcolo del premio assicurativo è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate annualmente, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 317/1987. Inoltre, le retribuzioni convenzionali fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate lavorative in caso di assunzione, cessazione o trasferimento intervenuti nel corso del mese, mentre negli altri casi il frazionamento non è consentito.
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