
Con la circolare n. 9/E l'Agenzia delle Entrate illustra le novità apportate all’istituto dopo le modifiche del D.Lgs. n. 81/25
Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, dopo le modifiche del decreto correttivo (D.Lgs n. 81/2025). A fare chiarezza è la circolare n. 9/E del 24 giugno scorso, che definisce, tra gli altri aspetti, i requisiti di accesso, cause di esclusione e condizioni di decadenza dal nuovo istituto riservato a titolari di partita IVA in regola con gli obblighi fiscali e coerenti con gli ISA. In particolare, possono accedere al concordato i titolari di partita IVA, in attività da almeno un anno, che risultino coerenti e congrui rispetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o che siano esclusi dagli ISA ma con cause ammesse. È inoltre necessario presentare una dichiarazione dei redditi tempestiva e completa, non avere debiti erariali superiori a 5.000 euro (salvo rateazioni o sospensioni), e aderire in via telematica entro i termini stabiliti. Sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario, i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni omesse o infedeli, che risultano evasori totali o parziali, che si trovano in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, che hanno riportato condanne per reati tributari nei cinque anni precedenti o che non sono in regola con i versamenti fiscali. La decadenza dal concordato, invece, può avvenire qualora il contribuente non rispetti gli obblighi dichiarativi o di versamento nei due anni coperti dal CPB, oppure in presenza di scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e quello concordato, o ancora in caso di comportamenti elusivi, fraudolenti o simulatori. Anche la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi, così come la dichiarazione di ricavi o compensi effettivi superiori del 30% rispetto a quanto concordato, determinano la decadenza dal regime e il conseguente recupero delle imposte, con sanzioni e interessi.
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