
Novità normative e ultime circolari emesse
In Gazzetta il DL Crisi industriali
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025, il D.L. n. 92 del 26 giugno 2025 recante " Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi ".
Il decreto contiene alcune disposizioni specifiche per garantire la continuità produttiva dell'ex-ILVA, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e la decarbonizzazione, nonché alcune misure in tema di ammortizzatori sociali e a sostegno del reddito per favorire la gestione di altre crisi industriali complesse a partire dal settore della moda. Le misure del Decreto-Legge entreranno in vigore il 27 giugno 2025.
Approvata la legge di delegazione europea 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025 è stata pubblicata la Legge n. 91 del 13 giugno 2025, con la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. La legge entra in vigore il 10 luglio 2025.
Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
La direttiva ha lo scopo, mediante la definizione di diritti minimi, di migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 2 dicembre 2026.
Si segnala inoltre la delega al recepimento della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego (gender pay gap), e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 1980 del 23 giugno 2025, in merito all’accertamento della condizione di disabilità di cui al Dlgs 62/2024, ha reso noto che è disponibile una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in quello già inviato all'INPS, che si trova nello stato “presentato”.
Il Dlgs 62/2024 e ss.mm. ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all'INPS a partire dal 1° gennaio 2027.
Nuova funzionalità di notifica automatica dell’esito negativo dei flussi UNIEMENS-PosAgri
L’INPS, con il messaggio n. 1978 del 23 giugno 2025, comunica che è stato implementato il servizio “Consultazione flussi UNIEMENS” con la funzione di notifica automatica dell’esito negativo della trasmissione dei flussi UNIEMENS-PosAgri.
La nuova funzionalità predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi Uniemens-PosAgri trasmessi.
Il sistema invia altresì una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.
Congedi aggiuntivi per il personale della Provincia di Bolzano
L’INPS, con il messaggio n. 1967 del 20 giugno 2025, ha fornito le istruzioni che devono essere seguite dal personale cui si applica il contratto collettivo intercompartimentale del 2008 e dal personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, per fruire di aspettative, congedi e permessi, in aggiunta a quelli previsti dal Dlgs 151/2001.
In particolare, il personale previsto dal contratto collettivo intercompartimentale del 2008 riguarda i seguenti comparti:
a) personale dell'Amministrazione provinciale;
b) personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
c) personale del Servizio sanitario provinciale;
d) personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
e) comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.
Nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025
L’INPS, nel messaggio n. 1979 del 23 giugno 2025, comunica l’avvio di un Progetto sperimentale volto al miglioramento dell’efficacia, della facilità e della comodità del servizio di videochiamata, che consentirà agli utenti di collegarsi con gli esperti dell'INPS senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello, assicurando un’interazione con l’Istituto più completa rispetto a quella telefonica, consentendo anche lo scambio di documenti tra l’utente e l’INPS, più comoda rispetto all’accesso fisico presso lo sportello.
La videochiamata avrà una durata prestabilita di 20 minuti, al fine di garantire all’utente l'assistenza necessaria da parte del funzionario dell’INPS. Qualora i 20 minuti previsti non siano sufficienti, il funzionario dell’INPS può proporre un prolungamento della videochiamata o concordare un nuovo appuntamento con il Cittadino.
INAIL
Applicazione voce di tariffa 0722 delle tariffe dei premi 2019
Con la circolare n. 38 del 24 giugno 2025, l’INAIL chiarisce la declaratoria della voce 0722 (Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici) modificata dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sulle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività. L’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della voce tariffaria 0722, confermando che essa riguarda le attività d’ufficio svolte con uso diretto di macchine elettriche (videoterminali, registratori di cassa, terminali, ecc.) da parte di personale amministrativo, tecnico o addetto ai servizi di assistenza alla clientela. Viene, inoltre, precisato che l’elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l’uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo (per esempio, per alberghi o strutture turistiche le attività di reception sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario). L’Istituto precisa che le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale.
GARANTE DELLA PRIVACY
Uso illecito dei dati di un dipendente
Il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 536 del 25 giugno 2025 rende notodi aver sanzionato Autostrade per l’Italia S.p.A.per il trattamento illecito dei dati personali di una dipendente, utilizzati in modo improprio per avviare e giustificare procedimenti disciplinari culminati nel suo licenziamento.
Secondo quanto emerso dall’istruttoria, la società ha utilizzato contenuti estratti dal profilo Facebook privato, da conversazioni suMessenger e suWhatsApp della lavoratrice. Screenshot e messaggi sono stati forniti alla direzione da colleghi e da un soggetto terzo coinvolto nelle chat. Questi contenuti, seppur ricevuti da altri e non direttamente cercati dall’azienda, sono stati successivamente inseriti nelle contestazioni disciplinari formalizzate nei confronti della dipendente.
Il Garante ha sottolineato che una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti – pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato – la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L’impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy. L’Autorità ha inoltre ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone.
Anche nell’ambito dell’attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati. Il principio di finalità, ha ricordato l’Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa.
No alle impronte digitali per la rilevazione presenze
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha affermato che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
Su tale presupposto, il Garante privacy, a seguito di un reclamo, ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore di Tropea per 4mila euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo. I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio.
Nel rilevare la violazione della normativa privacy, italiana ed europea, il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. La mancanza di un’idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Cambi delle valute estere: medie di maggio
L’ Agenzia delle entrate, il provvedimento del 26 giugno 2025, he accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di maggio, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
L’indicazione mensile di questi valori da parte dell’Agenzia è prevista negli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del Tuir, i quali stabiliscono che il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I (“Imposta sul reddito delle persone fisiche”) e II (“Imposta sul reddito delle società”) che vi fanno riferimento, viene accertato, su parere conforme della Banca d'Italia, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare in ciascun mese, in relazione al mese precedente.
CPB 2025-2026: istruzioni per l'uso
Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su come aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, dopo le modifiche del decreto correttivo (D.Lgs n. 81/2025). A fare chiarezza è la circolare n. 9/E del 24 giugno scorso, che definisce, tra gli altri aspetti, i requisiti di accesso, cause di esclusione e condizioni di decadenza dal nuovo istituto riservato a titolari di partita IVA in regola con gli obblighi fiscali e coerenti con gli ISA. In particolare, possono accedere al concordato i titolari di partita IVA, in attività da almeno un anno, che risultino coerenti e congrui rispetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o che siano esclusi dagli ISA ma con cause ammesse. È inoltre necessario presentare una dichiarazione dei redditi tempestiva e completa, non avere debiti erariali superiori a 5.000 euro (salvo rateazioni o sospensioni), e aderire in via telematica entro i termini stabiliti. Sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario, i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni omesse o infedeli, che risultano evasori totali o parziali, che si trovano in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, che hanno riportato condanne per reati tributari nei cinque anni precedenti o che non sono in regola con i versamenti fiscali. La decadenza dal concordato, invece, può avvenire qualora il contribuente non rispetti gli obblighi dichiarativi o di versamento nei due anni coperti dal CPB, oppure in presenza di scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e quello concordato, o ancora in caso di comportamenti elusivi, fraudolenti o simulatori. Anche la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi, così come la dichiarazione di ricavi o compensi effettivi superiori del 30% rispetto a quanto concordato, determinano la decadenza dal regime e il conseguente recupero delle imposte, con sanzioni e interessi.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Scontano l’imposta sulle donazioni e, in caso di immobili, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, i trasferimenti di beni appartenenti a un trust a favore di altri trust istituiti in base al regolamento del primo, e aventi obietti e finalità autonome. Con l’attribuzione dei beni il trustee ha raggiunto il suo scopo di gestore del patrimonio.
Risposta n. 169 del 24 giugno 2025 – trattamenti pensionistici integrativi – trattamento fiscale
Le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati, non costituiscono prestazioni di forme pensionistiche complementari. Pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente, per i quali spetta la detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del Tuir.
AGENZIA DELLE ENTRATE – CONSULENZA GIURIDICA
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova definizione di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) L. 7/2000, ricomprende espressamente tra l'oro da investimento anche quello destinato a successiva lavorazione, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque, ricorre l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.
Con riferimento all'obbligo di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori professionali in oro, è già stato chiarito che l'obbligo comunicativo, essendo rivolto agli operatori finanziari e avendo ad oggetto solo i rapporti e le operazioni di natura finanziaria, deve essere circoscritto alle sole operazioni aventi ad oggetto l'oro di cui alla citata lett. a) dell’art. 1. C. 1 L. 7/2000, ossia l'oro da investimento. Restano, invece, fuori dal perimetro comunicativo gli acquisti e le vendite di oro di cui alla lett. b), ossia il cosiddetto oro da uso industriale» in quanto transazioni aventi natura commerciale, volte all'approvvigionamento di materia prima a favore di soggetti che impiegano il materiale prezioso nella loro attività caratteristica di produzione di gioielli.