
I chiarimenti dell’Ispettorato: meramente materiale il rinvio operato dal DM del 2004
Nessuna variazione per il lavoro intermittente. I datori di lavoro potranno continuare ad applicare il contratto facendo riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. L’abrograzione del regio decreto da parte della L. n. 56/2025 non ha, infatti, inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente perché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nel regio decreto è un “rinvio meramente materiale”. Un’interpretazione in linea con la circolare n. 34/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo specifica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1180/2025 in risposta ad alcune richieste di chiarimento sul tema. L’Ispettorato ricorda come disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2015 si può stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” e “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi” a prescindere dall’età del lavoratore. La stessa norma, inoltre, stabilisce che in assenza di un contratto collettivo, “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono indivduati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Al riguardo, il D.M. del 2004, ancora vigente, ha stabilito che si possono stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto citato.
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