
Fornite ulteriori indicazioni operative in materia di controlli
In assenza di una definizione uniforme a livello nazionale di “locale interrato” e “locale seminterrato”, le comunicazioni in deroga dovranno fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti. Sono esentati dall’obbligo di comunicazione i locali tecnici e a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno). Lo comunica l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 5945 dell’8 luglio scorso, fornendo nuovi chiarimenti relativi all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), riguardante l’utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività lavorative. Le comunicazioni – precisa l’INL – dovranno essere assegnate al Processo Servizi all’Utenza per la sola verifica della completezza formale della documentazione, che comprende la relazione descrittiva delle attività, l’asseverazione di un tecnico abilitato e la conformità alle normative urbanistiche, sanitarie e di sicurezza. La relazione dovrà inoltre riportare la tipologia di lavorazioni previste per ciascun ambiente e specificare che queste non daranno luogo all’emissione di agenti nocivi. Illustrate anche le modalità di intervento in caso di irregolarità: se la comunicazione risulta carente o incompleta, l’Ispettorato potrà richiedere “ulteriori informazioni” entro 30 giorni dalla presentazione, fissando i termini per il riscontro e comunicando contestualmente il diniego all’uso dei locali. L’INL richiama inoltre la responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere o asseverazioni false, con segnalazioni agli ordini professionali per i tecnici abilitati coinvolti. Fornito infine il modello di comunicazione in deroga – variazione.
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