
Il Mimit conferma: nessuna esclusione per i professionisti nel deposito di documenti diversi da quelli ex art. 2435 c.c.
I Consulenti del Lavoro possono presentare, in nome e per conto dei propri clienti, i documenti destinati al Registro delle Imprese diversi dal fascicolo di bilancio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la nota dello scorso 14 maggio trasmessa a tutte le Camere di Commercio, torna a ribadire una posizione già assunta in passato con la circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, spesso disattesa dalle stesse CCIAA. Un chiarimento fondamentale, “sollecitato con forza dal Consiglio Nazionale dell’Ordine” per porre fine alle prassi discriminatorie adottate da molte Camere di Commercio, come si legge nella circolare n. 1189/2025 che lo stesso Consiglio ha inviato ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. La legge, infatti, “non pone alcuna preclusione per qualsivoglia ordine professionale differente dai commercialisti ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento di invio dei dati al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati”. Questa è “la corretta interpretazione della legge” alla quale il Mimit chiede che le Camere di Commercio si conformino, “ponendo fine a un loro modus operandi che, illegittimamente, impediva ai Consulenti del Lavoro lo svolgimento di attività tipicamente svolte per i propri clienti”.
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