
Il vecchio regime si applica solo per veicoli ordinati entro il 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025
Sui fringe benefit delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, a fare la differenza è la data di consegna del veicolo, non quella di stipula del contratto. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 192/2025, che interviene sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 48, legge n.207/2024). In particolare, la società istante aveva chiesto se per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2024 fosse possibile applicare il vecchio regime fiscale, anche se la consegna avveniva dopo il 1° gennaio 2025. La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata chiara: il regime agevolato previgente continua ad applicarsi solo se l’auto, oltre a essere ordinata entro fine 2024, viene consegnata al dipendente entro il 30 giugno 2025 (come previsto dalla disciplina transitoria del comma 48-bis). Diversamente, se la consegna avviene dopo il 30 giugno 2025, il fringe benefit dovrà essere calcolato secondo il criterio generale del “valore normale” (art. 51, comma 3, TUIR), al netto dell’utilizzo aziendale. La nuova disciplina, invece, si applica ai veicoli immatricolati, concessi in uso e consegnati a partire dal 1° gennaio 2025.
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