
Novità normative e ultime circolari emesse
Vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore: pubblicato il Decreto ministeriale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125, emanato in attuazione dell'art. 96 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalità per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto; b) la definizione delle modalità di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell’attività di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l’attività di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonché' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
Aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere – anni 2024 e 2025
Il decreto Mef del 6 agosto 2025, pubblicato sulla GU n. 215 della serie generale del 16 settembre fissa, per il biennio 2024-2025, l’aliquota del 6,4% per la compensazione dell’Iva relativa alle cessioni di legno e legna da ardere applicabile dai produttori agricoli che aderiscono al regime speciale di detrazione forfettizzata sui prodotti agricoli e ittici. A stabilirlo
Il regime speciale a favore del settore agricolo e ittico cui fa riferimento il provvedimento è disciplinato dall’articolo 34, comma 1, del decreto Iva. In particolare, la norma prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata decreto stesso, possa essere applicata una detrazione forfetizzata dell'imposta sul valore aggiunto basata sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro per le Politiche agricole.
INPS
Marittimi – aggiornate le procedure per la malattia
L’INPS, con il messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025, aggiorna le regole sulle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, in attuazione della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).
L’Istituto ha comunica che, d’ora in avanti, la verifica della coerenza tra rapporto di lavoro e certificazione medica sarà effettuata principalmente tramite i dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, superando così l’obbligo generalizzato per i marittimi di esibire il libretto di navigazione o documentazione cartacea equivalente.
Resta, comunque, la possibilità per l’INPS di richiedere tale documentazione in caso di controlli supplementari.
L’obbligo di presentazione del libretto resta, invece, confermato:
– per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (C.R.L.);
– per i lavoratori non marittimi che svolgono attività a bordo delle navi.
Mobilità tra amministrazioni pubbliche
Con la circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025, l’Istituto ha fornito un quadro di insieme delle norme che disciplinano i processi di mobilità e ha offerto indicazioni operative sul transito del personale tra diverse Amministrazioni pubbliche. Si tratta di un intervento importante per garantire la unicità della posizione assicurativa e la corretta gestione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) in caso di passaggio del dipendente da un ente ad un altro.
Gestione Dipendenti Pubblici: aggiornamento procedure
Con il messaggio 19 settembre 2025, n. 2730, l’INPS annuncia una trasformazione digitale nella gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. A partire dal 1° ottobre 2025, verrà definitivamente interrotta la possibilità per i datori di lavoro di intervenire manualmente tramite "Nuova Passweb" sui conti assicurativi dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e all'ex INADEL.
L'Istituto ha infatti sviluppato un nuovo strumento, denominato "Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)", che sostituirà le funzionalità manuali precedenti. Questo applicativo:
- presenta un'interfaccia simile a "Nuova Passweb", per facilitare la transizione;
- genera automaticamente flussi a "Variazione", integrati con i dati contributivi esistenti;
- permette all'operatore di modificare e integrare i dati proposti;
- trasmette direttamente all'INPS le denunce complete.
Parallelamente sarà disponibile l'applicativo "Banca dati contributiva", che raccoglie tutte le denunce storiche trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti gestiti in passato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro e dall'INPDAP.
MINISTERO DEL LAVORO
Collocamento obbligatorio centralinisti non vedenti: aumento delle sanzioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 374 del 18 settembre 2025, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazioni alle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, così come previste dall’articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113.
- Mancata comunicazione all’ITL delle caratteristiche dei centralini telefonici e sulla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione
- sanzione amministrativa pecuniaria da 157,10 a 3.141,75 euro
- Mancata assunzione di centralinisti non vendenti
- sanzione amministrativa pecuniaria da 29,17 a 125,28 euro, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto
INAIL
Rivalutazione minimali e massimali di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025
Con la circolare n. 48 del 18 settembre 2025 l'INAIL comunica:
- la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 e
- i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
In particolare precisa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 561 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di
- euro 20.426,70 come minimale di rendita e di
- euro 37.935,30 come massimale.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 20 maggio 2025, n. 29.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Concordato preventivo biennale: le istruzioni per il ravvedimento speciale
Con il provvedimentodel 19 settembre 2025 l’Agenzia delinea detta le modalità di accesso al ravvedimento speciale previsto per i contribuenti che entro i termini di legge (30 settembre 2025) aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026 (Dlgs 13/2024). Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del decreto fiscale (Dl 84/2025), che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2024 e che aderiscono al concordato preventivo biennale (articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024) per il biennio 2025 e 2026, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, beneficiando di imposte sostitutive di quelle sui redditi, delle addizionali e dell’Irap. L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Nel cassetto fiscale è disponibile la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciale.
Credito per famiglie numerose: soppressi i codici tributo
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 49/E del 17 settembre 2025, dispone la soppressione dei codici tributo 1632 e 162E utilizzati per la compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito riconosciuto alle famiglie numerose dal sostituto d’imposta, come previsto dall’articolo 12, comma 3, del Tuir. I due codici sono stati istituiti con le risoluzioni n. 13/E del 10 febbraio 2015 e n. 103/E del 9 dicembre 2015”.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Il premio assicurativo per la polizza sanitaria versato dall’ente pubblico per i dipendenti che lavorano all’estero non è escluso dalla formazione del reddito complessivo anche se previsto obbligatoriamente dallo Statuto dell’ente stesso. Non risponde, infatti, ai requisiti richiesti dalle ipotesi di deroga al principio di onnicomprensività definiti dal Tuir
Il regime di non imponibilità delle somme relative alla rinuncia dell’accredito contributivo (articolo 51, comma 2, lettera ibis) del Tuir), vale anche per i lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive'' di Assicurazione generale obbligatoria (Ago), compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito.
Il modello operativo proposto da una Rete di imprese, che prevede il pagamento di debiti tributari di un retista da parte di un altro utilizzando crediti fiscali propri, configura un accollo tributario vietato. Anche se formalmente non si assume l’obbligazione altrui, l’utilizzo in compensazione di crediti per estinguere debiti di soggetti diversi non è ammesso dalla normativa vigente.
La maggiorazione distribuita nel 2025 dal fondo pensionistico di riferimento ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006, nonostante la riforma della disciplina delle forme di previdenza complementare operata dal Dlgs n. 252/2005, sconta la tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir), perché maturata ante 2007.
L’Agenzia ribadisce che le prestazioni in forma di capitale, riferibili a montanti maturati prima di quell’anno, devono seguire le regole fiscali vigenti al momento della maturazione
L'Agenzia delle Entrate si è espressa sul caso di un appartenente alle Forze dell’ordine che ha effettuato lavori di ristrutturazione su un immobile acquistato come “prima casa”, senza però trasferirvi la residenza.
L’Agenzia ha chiarito che la normativa non prevede deroghe specifiche per il personale delle Forze armate o di polizia: per accedere all’aliquota maggiorata del 50% è quindi necessario che l’immobile sia effettivamente adibito ad abitazione principale, ossia la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. In assenza di questo requisito, la detrazione resta nella misura ordinaria prevista per il 2025.
Risposta n. 243 del 15 settembre – Detrazioni figli a carico dopo i 30 anni: chiarimenti
Il genitore che ha effettuato delle spese per i figli che sono fiscalmente a carico, in quanto possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro come indicato dall’articolo 12, comma 2 del Tuir (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite è elevato a 4.000 euro) può fruire delle detrazioni come interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione (articolo 15, comma 2 del Tuir) anche se non spettano più le detrazioni per carichi di famiglia (indicate nel medesimo articolo 12) per superamento della soglia di età fissata, dalla legge di Bilancio 2025, al compimento dei 30 anni.
In tema di Superbonus, le Onlus che hanno sostenuto spese nel 2025, con comunicazione di inizio lavori precedente al 30 marzo 2024, hanno diritto all’agevolazione del Superbonus che può essere utilizzata anche sotto forma di sconto in fattura o di cessione del credito
Risposta n. 240 del 15 settembre – Cessione del credito: i bonus già acquisiti restano validi
Uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale, potrà cedere a sua volta i crediti d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Lo stop alle cessioni dei bonus edilizi, infatti, è rivolto ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39 del 2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di agosto che è pari a 121,8.Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di luglio è di 1,998336%.