
Le Entrate precisano che il blocco della cessione del credito si applica solo ai beneficiari delle agevolazioni fiscali dei bonus edilizi
I beneficiari delle detrazioni di cui all’art. 121, comma 2, del decreto Rilancio, dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni delle spese per interventi edilizi. Tuttavia, il divieto non riguarda i cessionari del credito riguardante le detrazioni: questi potranno, infatti, ancora farlo nel rispetto delle condizioni fissate dall’art. 121 del DL 34/2020, purché i crediti siano presenti nel proprio cassetto fiscale e non ancora utilizzati in compensazione. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n. 240/2025 del 15 settembre scorso, precisando che il divieto introdotto dal D.L. n.39/2024 (convertito in L. n. 67/2024) si applica esclusivamente ai beneficiari originari delle detrazioni. Nel caso specifico, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile che una società edile, titolare di crediti d’imposta maturati tramite sconto in fattura, possa cedere tali crediti a uno studio di consulenti del lavoro come forma di pagamento per le prestazioni professionali ricevute. I crediti così acquisiti – sottolinea l’Agenzia – costituiscono proventi professionali e, in quanto tali, devono essere assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 54 del TUIR. Inoltre, le Entrate ricordano che il parere fornito si basa esclusivamente sui dati presentati dall’istante e non implica valutazioni sulla regolarità urbanistica degli interventi né sulla spettanza del credito, che restano soggetti ai controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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