
Le somme non possono essere qualificate come contributi assistenziali o previdenziali
Il premio della polizza sanitaria stipulata dal datore in favore del personale in servizio all’estero non si configura come un contributo previdenziale e, dunque, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. È il chiarimento fornito dalle Entrate con la risposta a interpello n. 249/2025 a un ente pubblico che aveva sottoscritto polizze assicurative (malattia, infortunio e maternità) estese anche ai familiari a carico conviventi, come previsto dallo Statuto dell’ente e dalla normativa ministeriale. L’istante riteneva che tali polizze potessero essere considerate “contributi previdenziali o assistenziali obbligatori per legge” e che potessero essere escluse dalla base imponibile. L’Agenzia ha invece precisato che i premi assicurativi in questione non possono essere qualificati né come contributi assistenziali, mancando una finalità solidaristica, né come contributi previdenziali, poiché non finalizzati a prestazioni obbligatorie di legge. Ne consegue che non si applica la deroga prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, i premi concorrono alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti.
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