
Il beneficio fiscale introdotto dalla manovra 2025 si applica anche al personale iscritto alle forme esclusive dell’AGO
Le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di Ago (assicurazione generale obbligatoria) e che scelgono di rinunciare all’accredito contributivo non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247 del 2025, chiarendo che il beneficio fiscale si applica anche al personale iscritto alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), compresi i dipendenti pubblici. Va ricordato che la misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, prevede che i lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata o anticipata flessibile entro il 31 dicembre 2025 possano optare per la rinuncia alla quota di contributi a proprio carico. In questo caso, l’importo che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale viene riconosciuto direttamente al lavoratore, con esenzione da imposizione fiscale. Secondo l’Agenzia, la finalità agevolativa della norma – incentivare il rinvio del pensionamento – verrebbe compromessa se le somme percepite fossero tassate. Per questo motivo il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR è esteso a tutti gli iscritti, senza distinzione tra forme sostitutive o esclusive dell’AGO. Un chiarimento in linea con la recente risoluzione n. 45/E che garantisce uniformità di trattamento tra lavoratori del settore privato e pubblico.
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