
Il provvedimento consente ai giovani dei due Paesi, di soggiornare e lavorare fino a un anno nell’altro Stato
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso, la Legge 17 settembre 2025, n. 136, che ratifica l’Accordo tra Italia e Giappone sul programma di “vacanza-lavoro”, firmato a Roma il 2 maggio 2022, che consente ai giovani dei due Paesi di soggiornare fino a un anno nell’altro Stato, combinando vacanza e attività lavorativa. In particolare è previsto che ciascun Paese rilasci, a titolo gratuito, un visto “vacanza-lavoro” ai cittadini dell’altro Stato che soddisfino una serie di requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, possedere un passaporto valido per almeno tre mesi oltre la durata del soggiorno e un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti per acquistarlo, disporre di mezzi economici adeguati per mantenersi durante la permanenza, nonché risultare in regola con i requisiti sanitari e penali. Il richiedente deve inoltre dimostrare l’intenzione di soggiornare temporaneamente e rispettare le leggi del Paese ospitante. È esclusa la possibilità di partecipare al programma per chi abbia già usufruito in precedenza dello stesso tipo di visto (art. 1). L’articolo successivo stabilisce che la domanda di visto potrà essere presentata presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d’origine, con la possibilità di un colloquio di idoneità per verificare il possesso dei requisiti. Inoltre, i cittadini italiani titolari di un visto “vacanza-lavoro” potranno soggiornare in Giappone per un anno e svolgere, senza necessità di un permesso specifico, attività accessorie alle vacanze per integrare le spese di viaggio, nel rispetto della normativa locale. Lo stesso diritto è riconosciuto ai cittadini giapponesi in Italia, che potranno restare fino a un anno e lavorare, senza permesso, per un periodo massimo di sei mesi, anche presso datori di lavoro diversi, esclusivamente come attività secondaria al soggiorno turistico.
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