
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta a interpello 3/2025
Non essere in regola con il pagamento di sanzioni e interessi verso gli Enti previdenziali blocca il Durc anche se la somma rientra nello ‘scostamento non grave’, pari a 150 euro. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta a interpello 3/2025, nella quale si esamina un quesito relativo alla possibilità di ottenere il Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di pendenze entro i 150 euro relative a soli interessi e sanzioni per un’omissione contributiva già sanata. L’Istante chiedeva se fosse possibile ottenere comunque il Durc, sostenendo che sanzioni e interessi non costituissero una effettiva omissione contributiva e che gli Enti previdenziali potessero solo attivare, per il recupero del credito, gli strumenti coattivi messi a disposizione dall’ordinamento. Nella sua risposta il Ministero è però netto nel diniego di questa ipotesi: “La formulazione testuale della disposizione in esame” – ovvero l’articolo 3 del Dm 30.01.2025 – “che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge, non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante”. L’ipotesi risulta priva di fondamento in quanto “le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono”. Inoltre, sottolinea ancora il Dicastero, le sanzioni civili costituiscono una somma il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. In conclusione: “ai fini della regolarità contributiva, è necessario che gli eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino la soglia di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello ‘scostamento non grave’”.
Notizie correlate: DURC, agevolazioni contributive e per l’autoimpiego – Imprese di navigazione: le istruzioni per l’esonero contributivo –Prestazioni non pensionistiche 2025: i limiti di pignorabilità