
Le Entrate chiariscono che vale il principio di cassa e tali compensi sono soggetti a tassazione ordinaria
I compensi differiti riferiti ad attività svolta in Italia durante la fruizione del regime “impatriati”, ma corrisposti in anni successivi quando il lavoratore non è più residente né rientra nel perimetro agevolativo, non accedono al beneficio e vanno tassati secondo le regole ordinarie. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 274 del 28 ottobre scorso, richiamando il principio di cassa per i redditi di lavoro dipendente (circ. n.33/E del 2020): se il bonus è percepito quando il regime non è più attivo, l’ agevolazione non si applica. Nel caso esaminato, tre dipendenti rientrati in Italia nel 2021 e agevolati fino al 2024 hanno ricevuto i seguenti elementi differiti: un LTIP del 2022 (maturazione nel 2025) e un Deferred Bonus del 2023 (maturazione 2025). Nel 2024 hanno cessato il rapporto e trasferito la residenza in Grecia. Secondo le Entrate, per il 2025 tali emolumenti sono redditi di lavoro dipendente e, pro-rata per la quota riferibile all’attività svolta in Italia, sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, c.1, lett. c) TUIR con ritenute alla fonte ex art. 23 DPR 600/1973. L’agevolazione impatriati, dunque, non è più fruibile perché al momento della percezione i lavoratori sono fuori regime.
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