
Novità normative e ultime circolari emesse
INPS
Nuovo bonus mamme lavoratrici entro il 9 dicembre
L’INPS, con il comunicato stampa del 29 ottobre 2025, comunica che le lavoratrici in possesso dei requisiti per fruire del nuovo bonus mamme devono presentare la domanda entro il 9 dicembre 2025 e non entro il 7 dicembre come inizialmente previsto dalla circolare n. 139 del 28 ottobre 2025.
La precisazione si è resa necessaria perché nella citata circolare l’INPS aveva previsto che la domanda dovesse essere presentata entro 40 giorni dalla pubblicazione della stessa, ossia entro il 7 dicembre 2025.
Poiché il 7 dicembre è una domenica e l’8 dicembre è un giorno festivo (festa dell’Immacolata Concezione) si è reso necessario differire il termine al primo giorno lavorativo, ossia il 9 dicembre.
Resta fermo che, se si maturano i requisiti previsti dall’art. 6 del DL n. 95/2025 (L. n. 118/2025) dopo tale data, comunque entro il 31 dicembre 2025, la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2026.
Il nuovo bonus pari a 40 euro mensili erogato per ogni mese di attività lavorativa nel 2025, spetta alle lavoratrici madri, escluse le lavoratrici domestiche, con due o più figli. Sono escluse le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota di contributi posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024
ATECO 2025: online il manuale di classificazione
È online il nuovo Manuale di classificazione previdenziale allineato alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, insieme a una nuova funzione per consultare le regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA. La notizia, anticipata dall’Inps con la nota del 9 ottobre scorsoe nella puntata di Diciottominuti del 16 ottobre, viene confermata con il messaggio n.3206del 27 ottobre 2025, in cui l'Istituto precisa che il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e definisce l’inquadramento dei datori di lavoro in base al codice ATECO 2025, con aggiornamento digitale continuo alle novità normative e agli orientamenti amministrativi. Nel Manuale – si legge nel documento di prassi – per ogni sezione/divisione/gruppo/classe, sono riportati i codici ATECO a sei cifre con descrizioni, inclusioni/esclusioni e i corrispondenti CSC (art. 49 L. 88/1989). Sono inoltre previsti “Particolari criteri di inquadramento” per i casi in cui il CSC può variare in base alle caratteristiche aziendali o alle modalità di esercizio. Quando necessario – sottolinea l’Istituto – accanto al CSC sono riportati anche i codici di autorizzazione (CA) da associare per definire correttamente il carico contributivo. Inoltre, a supporto dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati la nuova consultazione consente di verificare – per ciascun binomio ATECO–CSC – le caratteristiche contributive e i periodi di validità, con tre viste: lista ATECO 2025 (CSC compatibili), lista CSC (tutti gli ATECO 2025/2007 compatibili) e lista CA (descrizione, date inizio/fine e compatibilità con CSC e altri CA). Infine, la procedura segnala le combinazioni compatibili con un pallino verde e le incompatibili con un pallino rosso e consente l’export dei risultati e degli elenchi completi.
Mobilità in deroga: controlli automatizzati dall'Inps
Con il messaggio n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’INPS aggiorna le procedure di verifica relative ai trattamenti di mobilità in deroga concessi ai lavoratori operanti in aree di crisi industriale complessa. Il nuovo sistema introduce controlli automatizzati per garantire la coerenza tra i dati trasmessi dalle Regioni al Ministero del Lavoro e quelli inviati all’INPS, rafforzando l’allineamento amministrativo e la continuità dei trattamenti.
In particolare, detti controlli automatizzati sono diretti a verificare la presenza dello stesso codice fiscale indicato nella comunicazione ministeriale. Inoltre, viene verificato che il periodo indicato sia coerente con il periodo presente nella comunicazione ministeriale o, comunque, compreso nello stesso.
Prestazione Universale: domanda di rateo maturato e non riscosso
Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS ha pubblicato le istruzioni per la presentazione telematica della domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della quota integrativa dell’assegno di assistenza, prevista nell’ambito della Prestazione Universale per anziani introdotta dal D.lgs. n. 29/2024.
In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.
Settore edile: riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro
Il Ministero del lavoro, con il Decreto direttoriale del 29 settembre 2025, ha confermato anche per l’anno 2025 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,5%. La riduzione si applica all’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS, escluse quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La misura agevolativa riguarda esclusivamente gli operai impiegati a tempo pieno (40 ore settimanali) e non si applica ai lavoratori part-time né a quelli già beneficiari di altre agevolazioni contributive.
Per poter beneficiare della riduzione, le imprese devono:
– essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
– applicare correttamente le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
– non aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni.
Possono accedere allo sgravio i datori di lavoro classificati con i seguenti codici:
 – Codici statistici contributivi (CSC): da 11301 a 11305 per l’industria e da 41301 a 41305 per l’artigianato;
 – Codici ATECO 2007: da 412000 a 439909.
L’INPS emanerà a breve una circolare operativa con: le modalità di presentazione delle domande; i termini per la richiesta del beneficio; i codici da utilizzare nel flusso UniEmens per la comunicazione dello sgravio.
INAIL
Riduzione premi speciali triennio 2026-2028
L’Inail, con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, rende noto che con il decreto del Ministro del lavoro del 30 settembre 2025, adottato sulla base della deliberazione n. 128 del Consiglio di amministrazione Inail in data 27 giugno 2025, sono stati fissati gli Indici di Gravità Medi (IGM) per il triennio 2026-2028 e la misura della riduzione per il 2026.
Per l’anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica esclusivamente:
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
 - ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.
 
La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l’aggiornamento delle relative tariffe.
Per l’anno 2026 viene stabilita una riduzione pari al 13,02%
AGENZIA DELLE ENTRATE
Registratori di cassa e POS: modalità operative
La legge di Bilancio 2025 ha disposto che dal 1° gennaio 2026, gli esercenti dovranno garantire che tutti gli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos fisici e i software per pagamenti online, siano sempre collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server Rt).
Per dare attuazione alla norma, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità.
L’Agenzia delle entrate ha previsto la soluzione di collegamento è di tipo “logico” L’esercente accederà al servizio web “Gestisci Collegamenti” disponibile nella sezione corrispettivi del portale Fatture e corrispettivi e, con pochi semplici passaggi, registrerà il collegamento tra i propri registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.
L’esercente potrà operare direttamente accedendo al portale tramite Spid, Cie, Cns o credenziali rilasciate dall’Agenzia, oppure mediante un suo delegato.
L’operazione di collegamento tra gli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta e ripetuta solo in caso di attivazione di un nuovo Pos o disattivazione di uno precedentemente registrato.
Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura.
Cessione di immobile donato con Superbonus: La plusvalenza resta imponibile
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 62 del 30 ottobre 20225, afferma che nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, sul quale siano stati effettuati interventi edilizi agevolati con il Superbonus conclusi da meno di dieci anni, la plusvalenza generata dalla vendita è soggetta a tassazione. Ciò vale a meno che l’immobile non sia stato acquisito per successione o non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare per la maggior parte del periodo di possesso.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 274 del 28 ottobre impatriati: niente agevolazione sui bonus pagati post-regime
I compensi differiti riferiti ad attività svolta in Italia durante la fruizione del regime “impatriati”, ma corrisposti in anni successivi quando il lavoratore non è più residente né rientra nel perimetro agevolativo, non accedono al beneficio e vanno tassati secondo le regole ordinarie. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 274 del 28 ottobre scorso, richiamando il principio di cassa per i redditi di lavoro dipendente (circ. n.33/E del 2020): se il bonus è percepito quando il regime non è più attivo, l’ agevolazione non si applica. Nel caso esaminato, tre dipendenti rientrati in Italia nel 2021 e agevolati fino al 2024 hanno ricevuto i seguenti elementi differiti: un LTIP del 2022 (maturazione nel 2025) e un Deferred Bonus del 2023 (maturazione 2025). Nel 2024 hanno cessato il rapporto e trasferito la residenza in Grecia. Secondo le Entrate, per il 2025 tali emolumenti sono redditi di lavoro dipendente e, pro-rata per la quota riferibile all’attività svolta in Italia, sono imponibili in Italia ai sensi dell’art. 23, c.1, lett. c) TUIR con ritenute alla fonte ex art. 23 DPR 600/1973. L’agevolazione impatriati, dunque, non è più fruibile perché al momento della percezione i lavoratori sono fuori regime.
Il cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera può beneficiare della detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione utilizzata saltuariamente in Italia. La residenza estera fa escludere che l’immobile sia adibito ad abitazione principale e, di conseguenza, l’applicazione della detrazione maggiorata al 50 per cento.
Risposta n. 272 del 27 ottobre 2025 – sanità: non detassabili le ore di pronta disponibilità
L’imposta sostitutiva agevolata nella misura del 5% sui compensi per il lavoro straordinario effettuato dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1 comma 354) non può essere applicata a compensi diversi da quelli per il lavoro straordinario regolato dall’articolo 47 del Contratto collettivo nazione di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019-2021. Ciò significa che non è applicabile né alle ore effettuate in base alla reperibilità né ad altre forme retributive, per esempio quelle per le attività straordinarie svolte in occasione di consultazioni elettorali.
La donazione della nuda proprietà del 95% delle quote sociali, in regime di comproprietà tra i figli, accompagnata dal trasferimento del controllo tramite diritti di voto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purché siano rispettate le condizioni di legge
								





