
Riconsiderate le richieste presentate prima del 24.07.2025, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2025, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 27-bis del Dlgs 151/2001, nella parte in cui non riconosce il diritto al congedo di paternità obbligatorio per la lavoratrice genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, si estendono anche ai “rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti”. Lo ha chiarito l’Inps con il messaggio n. 3322/2025 pubblicato sul sito istituzionale, integrando il messaggio n. 2450 della scorsa estate, che chiariva gli effetti della sentenza della Suprema Corte per le lavoratrici e i datori di lavoro.
L’Istituto sottolinea che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio per le lavoratrici genitori intenzionali in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, antecedenti il 24 luglio 2025, data di pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Le domande presentate da quelle lavoratrici, a cui il beneficio è stato esteso per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale ai periodi precedenti a quella data, devono perciò “essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell’Inps, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639”, conclude l’Inps.
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