
Nella risposta a interpello n.284/2025 indicati i termini massimi per l’adesione
Non sono derogabili i termini previsti per l’adesione al ravvedimento speciale in seguito all'adesione al concordato preventivo biennale; anche per i soggetti che abbiano periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 284/2025, pubblicata lo scorso 4 novembre sul sito istituzionale. Nello specifico, il caso in esame riguardava le tempistiche di adesione in caso di esercizi con termine al 30 giugno. L’istante prospettava l’ipotesi di aderire al Concordato preventivo biennale per i redditi 2023, per il periodo d’imposta chiuso al 30 giugno 2024, con la dichiarazione da trasmettere entro il 30 aprile 2025; e al ravvedimento speciale, per le annualità tra il 2018 e il 2022, entro il 30 settembre 2025.
Le Entrate hanno sottolineato che, per un soggetto con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, che intende aderire al Concordato, “la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo di imposta chiuso il 30 giugno 2024”, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine fissato dall’articolo 2 del Decreto del presidente della Repubblica 322/1998, come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n.1/2024, cioè entro il 30 aprile 2025. Per quanto riguarda, invece, l’adesione al ravvedimento speciale per il periodo 2018-2022 oltre il 31 marzo 2025, come ipotizzato dall’istante, essa non è possibile, in quanto il termine del 31 marzo 2025 non è derogabile. “L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025", si legge nella risposta delle Entrate.
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