
Accollo del debito d’imposta altrui ammesso, ma senza possibilità di usare in compensazione i crediti dell’accollante
Vietata la compensazione multilaterale dei crediti tributari proposta da una rete d’impresa nata per gestire in modo condiviso flussi fiscali e crediti d’imposta. L’accollo in ambito tributario è consentito solo se il debito dell’accollato si estingue senza ricorrere alla compensazione di crediti che fanno capo al soggetto accollante. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 291/2025. Bocciato, dunque, lo schema operativo proposto dall’istante che chiedeva se fosse possibile utilizzare il modello F24 con codice tributo “50 – coobbligazione” per permettere ai retisti di compensare i debiti fiscali altrui mediante i propri crediti, nell’ambito di appalti o prestazioni interne alla rete. Una pratica che, secondo la società promotrice, non avrebbe configurato un accollo fiscale, ma una gestione efficiente delle posizioni tributarie tra soggetti coordinati contrattualmente. L’Agenzia, però, è netta: lo schema proposto non è conforme alla normativa. Richiamando l’articolo 8 dello Statuto del contribuente e il decreto-legge 124/2019, le Entrate affermano che l’accollo del debito d’imposta altrui è sì ammesso, ma senza possibilità di usare in compensazione i crediti dell’accollante. La compensazione tra debiti e crediti riferibili a soggetti diversi è infatti vietata, come ribadito anche dalla Cassazione (ordinanza n. 3930/2025) e già chiarito dalla risoluzione 140/E del 2017. In caso contrario, i versamenti si considerano non avvenuti e scattano le sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997. L’Agenzia ricorda inoltre che la compensazione orizzontale è ammessa solo quando debiti e crediti appartengono allo stesso soggetto. La soluzione proposta dal contribuente non viene quindi condivisa.
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