
Gli ordini professionali tra i soggetti legittimati a presentare domanda
Gli ordini professionali, insieme ad associazioni sindacali e di categoria, enti pubblici e amministrazioni centrali dello Stato, rientrano tra i soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate. A definirne le regole procedurali è il provvedimento Prot. n. 171016/2026 dell’8 giugno scorso, con cui l’Amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023.
Le istanze possono essere presentate esclusivamente dai soggetti indicati dalla norma, anche non residenti. Il provvedimento individua, inoltre, gli uffici competenti alla ricezione: le Direzioni regionali per le richieste formulate da associazioni, ordini professionali ed enti che esprimono interessi diffusi nell’ambito della Regione; la Divisione Contribuenti per quelle presentate, tra gli altri, dagli organi istituzionali di rappresentanza nazionale degli ordini professionali. La richiesta, redatta in forma libera ed esente da bollo, deve essere sottoscritta e trasmessa per via telematica, tramite PEC o attraverso il servizio che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Solo per i soggetti non residenti privi di domiciliatario in Italia – precisano le Entrate – è ammesso l’invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo indicato nell’allegato al provvedimento.
Sono disciplinate anche le condizioni di ammissibilità, i termini per eventuali integrazioni (30 giorni) e le modalità di risposta dell’Agenzia delle Entrate (entro 120 giorni). Le risposte, scritte e motivate, saranno comunicate all’istante e pubblicate sul sito dell’Amministrazione finanziaria. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
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