
INL precisa che la dilazione non è previta per le somme dovute dopo l’adempimento della prescrizione
Niente rateizzazione per le somme dovute a seguito dell’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il pagamento deve essere effettuato integralmente entro 30 giorni per consentire l’estinzione della contravvenzione. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota contenente indicazioni operative. Il chiarimento riguarda la procedura prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994. In caso di adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa. Il versamento, insieme all’adempimento della prescrizione, costituisce condizione necessaria per l’estinzione della contravvenzione. Proprio per la particolare natura di questo pagamento, precisa l’INL, non è possibile applicare la disciplina sulla rateizzazione prevista dalla legge n. 689/81: l’organo di vigilanza non può quindi concedere né rateizzazioni né dilazioni. Diverso il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna, che può essere rateizzata dal giudice. L’Ispettorato richiama anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il termine di 30 giorni è perentorio ai fini dell’estinzione della contravvenzione. Il pagamento tardivo, inoltre, non estingue il reato. Di conseguenza, conclude l’INL, la somma prevista dall’art. 21 deve essere versata per intero entro 30 giorni.
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