
Le istruzioni Inps per gestire le istanze indebite dopo la riclassificazione dell’attività economica
I lavoratori non possono essere penalizzati dagli effetti della riclassificazione dell’attività economica: salvo i casi di dolo, conservano infatti il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione, anche se riferite a una gestione previdenziale poi risultata errata. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 2425/2025 dello scorso primo agosto con cui fornisce le istruzioni per gestire le domande di disoccupazione risultate indebite dopo i provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione e viceversa. I lavoratori, infatti, in questi casi rischierebbero di essere ingiustamente penalizzati da un’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione, che pregiudicherebbe il loro diritto alla tutela contro la disoccupazione. Inoltre – si specifica nel messaggio – nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, “i lavoratori interessati, se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo, non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola”. Nel caso in cui i termini siano ancora aperti, il lavoratore potrà presentare una nuova domanda e l’eventuale somma già ricevuta sarà compensata fino a capienza con la nuova prestazione, senza ulteriori debiti. E infine, i ricorsi ancora pendenti relativi a indebiti notificati verranno definiti in autotutela, secondo quanto fornito con il presente messaggio.
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