
I chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare alle prepagate nominative considerate dalle Entrate “buoni multiuso”
Stop al rischio di doppia imposizione IVA per i gestori di distributori di carburante che utilizzano carte prepagate nominative. Con la risposta a interpello n. 235/2025 a una società che gestisce la distribuzione di carburanti con annessa area di servizio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tali strumenti rientrano nella categoria dei “buoni-corrispettivo multiuso” (art. 6-quater del DPR 633/1972). Di conseguenza, l’operazione fiscalmente rilevante non si verifica al momento della ricarica della carta, ma al momento dell’effettivo acquisto del carburante presso l’area di servizio. Per definire il corretto trattamento ai fini Iva, è necessario stabilire se la carta prepagata emessa dall’istante rientri tra i buoni “monouso” o “multiuso”. In base alla documentazione fornita dall’istante, le carte prepagate consentono al titolare di acquistare il tipo di carburante prescelto “presso l’unica stazione di servizio della società”. Tuttavia, al momento dell’emissione della carta prepagata non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata tramite l’uso della carta. Non essendo, pertanto, soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall’articolo 6-ter del decreto Iva, “le carte prepagate sono configurabili come buoni multiuso”. Nel caso in esame, l’operazione rileva ai fini Iva all’atto dell’acquisto del carburante tramite l’utilizzo della carta “e non anche al momento della ricarica della carta”. In conclusione, se l’istante ha già emesso fatture per documentare le ricariche delle carte prepagate rilasciate ai propri clienti, “le stesse potranno essere stornate, al fine di recuperare l’Iva indebitamente versata, mediante l’emissione delle note di variazione ex art. 26, comma 3, del decreto Iva”. Se, infine, il termine per l’emissione della nota di variazione sia già trascorso, l’istante potrà fare ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 30-ter del decreto Iva.
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