
I chiarimenti del Ministero del Lavoro per le aziende che operano nei cantieri
Nessun obbligo di iscrizione alle Casse Edili o a Edilcassa per le imprese non edili che svolgono lavori in cantiere ma resta fermo l’obbligo di ottenere il DURC di congruità (DM 143/2021). Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la risposta a interpello 4/2025 pubblicata il 17 ottobre, rispondendo a un quesito sollevato dall’Anie (Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche). La richiesta era relativa all’applicazione del DURC di congruità alle imprese non appartenenti al comparto edile che eseguono lavori in cantiere e all’obbligo di iscrizione alle Casse Edili.
Il dicastero ha spiegato che – mentre per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile sussiste sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili di cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa – per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Queste ultime sono tenute a rilasciare il DURC di congruità alle aziende non edili “Senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l’obbligo – da parte di dette imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio”.
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