
Le Entrate definiscono soglie, attribuzione del suffisso EX e cessazione del regime. Indicate anche le procedure per comunicazioni preventive e trimestrali
Definiti nel dettaglio i controlli e le procedure operative per l’applicazione da parte delle imprese del regime di franchigia transfrontaliero, previsto dal Titolo V-ter del d.P.R. 633/1972. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 dicembre scorso, che disciplina le verifiche sulle comunicazioni preventive e trimestrali, inviate dai soggetti stabiliti in Italia e da quelli non stabiliti, che intendono avvalersi del regime nel territorio nazionale. In particolare, i dati indicati nella comunicazione preventiva saranno confrontati con le informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia – fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dichiarazioni IVA e liquidazioni periodiche – per verificare la correttezza dei volumi d’affari e il rispetto delle soglie previste. In caso di incoerenze, il sistema genererà un messaggio di scarto che consentirà al contribuente di inviare una nuova comunicazione. Trascorsi 35 giorni lavorativi senza riscontro dagli Stati membri interessati – si legge nel documento di prassi – l’Agenzia attribuirà comunque al soggetto il suffisso “EX”, salvo proroghe richieste per verifiche antifrode. Chiarite, inoltre, le condizioni che determinano la cessazione del regime: dalla chiusura dell’attività alla presunzione di inattività dopo otto trimestri consecutivi con importi a zero e assenza di operazioni transfrontaliere. In tali ipotesi, il suffisso EX viene disattivato e gli Stati interessati ne vengono informati. Infine, per i soggetti non stabiliti che operano in Italia, due comunicazioni consecutive di mancata presentazione delle trimestrali da parte dello Stato di stabilimento comportano l’obbligo di identificazione diretta nel territorio nazionale e la presentazione della dichiarazione IVA annuale.
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