
Con la circolare n.10, il Ministero del Lavoro estende l'applicazione dell’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico sull’Immigrazione
I lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale possono svolgere attività lavorativa non stagionale nelle more della decisione da parte dello sportello unico immigrazione sulla domanda di conversione. A darne comunicazione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota del 7 maggio scorso, in cui precisa che, nelle more del procedimento di conversione, il lavoratore straniero può avviare regolarmente l’attività lavorativa non stagionale, purché in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda. Il chiarimento è contenuto nella circolare n. 10 del 5 maggio 2025, che estende l'applicazione dell’art. 5, comma 9-bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) anche ai casi di conversione del permesso da stagionale a non stagionale. La misura – precisa il Ministero – ha lo scopo di evitare disoccupazione involontaria e prevenire il rischio di lavoro irregolare durante l’attesa dell’esito del procedimento. Infine, restano ferme le altre condizioni previste dalla legge, ovvero che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di conversione e che vi sia stato il previo invio telematico del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).
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