
I chiarimenti dell’Agenzia: va applicata l’aliquota marginale
Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’utilizzo del taxi concorre a formare reddito di lavoro dipendente se il pagamento è effettuato in contanti. Di conseguenza, sul rimborso sarà applicata l’aliquota marginale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 302/2025.
Il chiarimento nasce dal quesito posto da un Ministero, chiamato a rimborsare una dipendente per alcune missioni – in Italia e all’estero – durante le quali aveva sostenuto spese di trasporto tramite taxi regolando però i pagamenti in contanti. Secondo l’Agenzia, il principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51 del Tuir impone di considerare reddito tutte le somme percepite dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, inclusi i rimborsi spese, salvo specifiche eccezioni. Tra queste rientrano i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto relativi a trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo se documentati e, nel caso di spese sostenute nel territorio nazionale per servizi taxi, pagati con strumenti tracciabili. La normativa prevede infatti che i rimborsi non concorrano a formare reddito soltanto se il pagamento avviene tramite mezzi tracciabili: versamento bancario o postale, oppure altri sistemi indicati dall’articolo 23 del D.Lgs n. 241/1997. Nel caso esaminato, avendo il dipendente pagato i taxi in contanti, il rimborso riconosciuto dal datore di lavoro deve essere tassato come reddito di lavoro dipendente, con applicazione dell’aliquota marginale.
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