
Novità normative e ultime circolari emesse
Il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2025, la circolare n. 37, del 23 settembre 2025, con la quale comunica la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla misura incentivante «Resto al Sud».
A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.
INPS
Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale
Con la circolare INPS 30 settembre 2025, n. 131, l’Istituto illustra le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, ratificato con la legge 23 giugno 2025, in vigore dal 1° settembre 2025.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione Separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
L’Inps, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, fornisce un riepilogo organico delle regole vigenti in materia di pignorabilità e trattenute applicabili alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, quali:
- indennità di disoccupazione,
- malattia,
- maternità e
- trattamenti integrativi al reddito.
L’Istituto intende assicurare uniformità di comportamento da parte delle strutture territoriali e chiarezza per i datori di lavoro e i consulenti che assistono i lavoratori coinvolti in procedure esecutive.
Il quadro normativo, complesso e frammentato, è stato ricondotto a principi sistematici, tenendo conto delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, della Cassazione e degli interventi legislativi che hanno inciso sui limiti di pignorabilità delle somme erogate.
Avvio Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024
L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 30 settembre 2025, rende noto l’avvio della Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi, percepiti nell’anno 2024, rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, quali ad esempio: la maggiorazione sociale, l’integrazione al trattamento minimo e la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).
La Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024 è stata aperta il 16 settembre 2025 e comunicata agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:
- notifica nell’area personale “MyINPS”;
- notifica sull’app “IO”;
- notifica sull’app “INPS Mobile”;
- nota sul cedolino della pensione;
avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.
MINISTERO DEL LAVORO
Ulteriore attribuzione di quote per lavoro subordinato stagionale
Il Ministero del Lavoro, con la nota direttoriale n. 3891 del 1° ottobre 2025, ha comunicato l’attribuzione territoriale di 9.783 quote di ingresso per lavoratori stranieri stagionali nel settore turistico-alberghiero, previste dal DPCM 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025, di cui:
di cui:
- n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
- n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
- n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.
Il provvedimento dà attuazione a quanto stabilito dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha imposto per il 2025 la ripartizione paritaria delle quote stagionali tra settore agricolo e turistico-alberghiero, introducendo anche:
- la possibilità di destinare fino al 70% delle quote al click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a quello del 1° ottobre 2025;
- una riserva fino al 40% per le lavoratrici;
- specifiche quote dedicate a cittadini indiani, in base all’accordo bilaterale Italia-India in vigore dal 1° aprile 2024;
- quote riservate a istanze presentate da organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus formazione giovani imprenditori agricoli, il credito spetta per intero
Con il provvedimento del 3 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate definisce che la percentuale di credito d’imposta spettante per spese di partecipazione ai corsi di formazione sulla gestione delle aziende agricole che è pari al 100%. Si tratta del bonus per spese sostenute nel 2024 dai giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni
L’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno e che i soggetti beneficiari possono visualizzare l’agevolazione riconosciuta nel proprio cassetto fiscale presente nell’area riservata del sito delle Entrate.
Niente restituzione dell’IVA se l’appalto è riqualificato in somministrazione
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, chiarisce che, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro, e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Una società che intende sottoscrivere un atto di cessione di un credito generato da Dta (“attività per imposte anticipate”) non potrà ricorrere alla compensazione delle somme, non rientrando tale operazione tra le modalità di utilizzo del credito da Dta da parte dei futuri cessionari.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art 60, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50non è applicabile nel caso di warrant, in cui le somme corrisposte non costituiscono un diritto patrimoniale rafforzato derivante da una partecipazione al capitale della società. L'emissione di warrant, cioè le opzioni a pagamento emesse sul proprio patrimonio in favore dei manager che consentono al sottoscrittore di ottenere un quantitativo di Azioni dell'emittente, ad un prezzo prestabilito, esercitando l'opzione ad una scadenza prefissata, non attribuiscono, infatti, al manager sottoscrittore la veste di socio.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 254 del 29 settembre 2025, ha chiarito che anche quando l'ammontare dell'importo complessivamente impegnato dai managerper la sottoscrizione delle azioni non raggiunga l'1% del patrimonio netto della società, come richiesto dall'art 60 c. 1 lett a) DL 50/2017, i redditi si considerano comunque di natura finanziaria se risulta in ogni caso significativo sia in valore assoluto che relativo tale importo, da verificare caso per caso.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINICIPIO DI DIRITTO
Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio
Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il Bonus verde, l’Ecobonus e il Superbonus) si trasferisce all’erede che, anche in un momento successivo all’apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile per l’intero periodo d’imposta. Non è quindi necessario detenere l’immobile già nell’anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all’anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruite solo nei successivi periodi d’imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l’immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.