
Accesso al regime forfetario, tassazione dei premi sportivi tra le precisazioni delle Entrate nella risposta a interpello n. 14/25
Dalle Entrate i chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi nel settore del lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021. Con la risposta a interpello n. 14/2025, l’Amministrazione finanziaria scioglie i dubbi sollevati da un ente pubblico che richiedeva una consulenza giuridica sull’applicazione delle ritenute fiscali, il regime di non imponibilità fino a 15mila euro, l’accesso al regime forfetario, la tassazione dei premi sportivi e la rilevanza a fini Irap dei compensi dei co.co.co. Per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia ha confermato che i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti – indipendentemente dalla tipologia contrattuale – non concorrono alla formazione della base imponibile fino a 15mila euro annui. Oltre tale soglia, il sostituto d’imposta applicherà la ritenuta prevista dall’art. 25 del DPR 600/1973 esclusivamente sulla parte eccedente, a condizione che il lavoratore rilasci apposita autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno. Sull’accesso al regime forfetario, l’Agenzia sottolinea che per la verifica delle cause ostative al regime forfetario, a partire dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma. I compensi percepiti prima di tale data come “redditi diversi” non rilevano ai fini dell’accesso al regime agevolato. In merito ai premi, quelli "contrattuali" conseguiti da atleti e tecnici del dilettantismo non beneficiano della ritenuta a titolo d'imposta del 20%. I premi corrisposti da CONI, Federazioni e società sportive dilettantistiche ad atleti e tecnici a titolo di risultati sportivi o partecipazione a raduni nazionali sono inquadrati ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973 e soggetti a ritenuta d’imposta del 20%. La disciplina si applica anche agli atleti professionisti convocati nelle rappresentative nazionali, poiché in tale contesto l’attività svolta rientra nell’ambito dilettantistico. Invece, i premi versati direttamente alle società sportive non rilevano fiscalmente per i singoli sportivi e, per tali somme, non sussiste obbligo di certificazione nella CU; devono essere semplicemente riportate nel modello 770. E sull’Irap, infine, i compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, se un singolo compenso supera tale soglia, esso rileva interamente e non solo per la parte eccedente.
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